L’ assicurazione contro gli infortuni anche per i lavoratori in aspettativa

La sentenza n. 171 del 10 giugno 2002 della Corte Costituzionale

L’ assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali deve essere estesa ai lavoratori che svolgono attività sindacale presso le organizzazioni sindacali. Così ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 171 depositata il 10 maggio 2002. Infatti, la Corte ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ( Testo unico delle disposizioni per l’ assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali ( provinciali e nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgano attività previste dall’ art. 1 del medesimo testo unico, ovvero per quei lavoratori collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell’ art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ( Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’ attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, meglio conosciuto come “Statuto dei lavoratori”), e svolgenti attività sindacale con esposizione al medesimo rischio professionale di altre categorie di lavoratori specificatamente tutelate. L’ ordinanza, sollevata dal Tribunale di Siena per questione di costituzionalità in data 6 novembre 2000, è stata resa nel corso di un giudizio di opposizione proposto da un’ organizzazione sindacale contro il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, sulla base di un verbale di accertamento dell’ INAIL, per il pagamento dei premi assicurativi non corrisposti ( e delle relative sanzioni), relativamente a lavoratori collocati in aspettativa e svolgenti presso la stessa organizzazione un’ attività protetta in quanto rischiosa.

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