L’ utilizzazione del bioetanolo nella Comunità europea

Il Regolamento(CE)n.819/2004 (rettificato) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE n. L 231/61 del 30 giugno 2004.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea L 231/61 del 30 giugno 2004 è pubblicato il Regolamento(CE)-nella versione rettificata-della Commissione del 29 aprile 2004 recante apertura di vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell’ utilizzazione di bioetanolo nella Comunità. Il Regolamento si richiama all’ organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare all’ art. 93 del Regolamento(CE) n. 1693/2000 che prevede la vendita pubblica di alcole di origine vinica ai fini dell’ utilizzazione nel settore dei carburanti all’ interno della Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire in una certa misura l’ approvvigionamento delle imprese riconosciute. Poiché, secondo la Commissione, esistono rischi di frode mediante sostituzione dell’ alcole, appare opportuno rafforzare-tramite il nuovo Regolamento(CE) in materia -i controlli sulla destinazione finale dell’ alcole, consentendo agli organismi d’ intervento di avvalersi di società internazionali di controllo e di procedere a verifiche sull’ alcole venduto mediante risonanza magnetica nucleare. Gli organismi d’ intervento degli Stati membri che detengono l’ alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell’ alcole al momento dell’ utilizzazione finale. A tale fine essi possono: a) avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell’ art. 102 del regolamento(CE) n. 1623/2000; b) procedere ad un controllo per campione, mediante risonanza magnetica, per accertare la natura dell’ alcole al momento dell’ utilizzazione finale. L’ organismo d’ intervento italiano è l’ AGEA di Roma.

Fonte: Eur-Lex

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