La BCE sul funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 331/162 del 15 dicembre 2010 è pubblicato il Regolamento(UE) N. 1096/2010 del Consiglio del 17 novembre 2010 che conferisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico.

La crisi finanziari ha messo in luce gravi lacune nella vigilanza finanziaria, che non è riuscita a prevedere gli sviluppi macroprudenziali avversi né ad evitare l’accumularsi di rischi eccessivi all’interno del sistema finanziario, e ha in particolare messo in evidenza le debolezze dell’attuale vigilanza macroprudenziale.
Nel novembre 2008 la Commissione europea ha incaricato un gruppo di esperti ad alto livello, presieduto da Jacques de Larosiére (il “gruppo di Larosiére”), di formulare raccomandazioni su come rafforzare i meccanismi europei di vigilanza per meglio proteggere i cittadini e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario.

In base alle considerazioni di cui sopra, nella comunicazione 27 maggio 2009 intitolata “Vigilanza finanziaria europea “, la Commissione ha disposto una serie di riforme delle attuali misure di salvaguardia della stabilità finanziaria a livello dell’Unione, che prevedono in particolare l’istituzione di un Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) responsabile della vigilanza macroprudenziale.
Considerate le sue competenze in materia macroprudenziale, la Banca Centrale europea è stata chiamata a dare un contributo significativo all’efficacia della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell’Unione.

Infatti, con l’adozione del presente Regolamento(UE), il presidente e il vicepresidente della Banca Centrale europea sono stati nominati membri del Consiglio generale del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).La BCE, infatti, dovrà fornire assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica al CERS. Poiché tra i compiti del CERS rientrano tutti gli aspetti e i settori della stabilità finanziaria, la BCE dovrà coinvolgere le banche centrali e autorità nazionali di vigilanza affinché mettano le rispettive competenze a disposizione.

Inoltre, avvalendosi della possibilità prevista sul funzionamento dell’Unione europea, vengono affidati alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale, affidandole il compito di assicurare il segretariato del CERS, fornendo risorse umane e finanziarie sufficienti per svolgere il proprio compito.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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