La CGIL riconosciuta parte Civile nel Processo ETERNIT

Il giudice dell’udienza preliminare Cristina Palmesino del tribunale di Torino con il provvedimento del 1 Giugno 2009, ha accolto la costituzione di parte civile della CGIL Nazionale, della CGIL Regionale del Piemonte, della Campania, della Emilia Romagna, della Camera del Lavoro di Alessandria e della FILLEA di varie Regioni.

Il giudice dell’udienza preliminare Cristina Palmesino del tribunale di Torino con il provvedimento del 1 Giugno 2009, ha accolto la costituzione di parte civile della CGIL Nazionale, della CGIL Regionale del Piemonte, della Campania, della Emilia Romagna, della Camera del Lavoro di Alessandria, della FILLEA regionale della Campania e della FILLEA di Reggio Emilia, respingendo le richieste di esclusione dei difensori degli imputati Schmidheiny Stephan Ernest e De Cartier De Marchienne Louis, titolari della multinazionale svizzera – belga.

Il processo ai titolari, imputati di disastro doloso e di omissione dolosa di misure di sicurezza sul lavoro, viene a conclusione di un lunga battaglia durata decenni del sindacato, delle persone colpite dal dramma, delle associazioni dei famigliari delle vittime, degli avvocati, di un intera città, Casale Monferrato, dello stesso Pubblico Ministero che ha condotto le indagini sulle responsabilità in prima persona dei titolari della multinazionale che ha causato quasi 3000 vittime con più di 2000 morti accertati di tumore (mesotelioma pleurico) e di asbestosi tra i lavoratori delle fabbriche site in Piemonte, Emila Romagna e Campania. Le fabbriche di Eternit e la cava di amianto hanno fortemente inquinato il territorio ove sorgevano, tanto che si ipotizzano altre 9000 vittime in Italia entro il 2020.

L’importanza che sia stata accolta la richiesta di costituzione di parte civile della CGIL non sta solo nel fatto che si tratta del processo più rilevante per dimensione del disastro e delle vittime, per la figura dei proprietari della multinazionale e per i reati a loro contestati, per la risonanza europea che ne ha seguito l’apertura e che ne seguirà lo svolgimento, ma sta anche nelle motivazioni con le quali il giudice ha motivato l’accoglimento della richiesta.

Per quanto attiene al reato di disastro doloso il giudice rileva che “Nello Statuto della CGIL all’art.2 viene indicato il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale, cosi non limitandosi il diritto alla salute ai soli luoghi di lavoro … La tutela della salute non può dirsi, pertanto, circoscritta all’ambiente meramente lavorativo, ma va estesa a tutte le sue possibili implicazioni, anche al di fuori dei luoghi specificatamente deputati al lavoro, ma in cui comunque i lavoratori trascorrano parte della loro esistenza e che rilevano proprio in relazione alla peculiarità dell’attività lavorativa in cui cono impegnati, svolgendo il sindacato una tutela estesa a tutte le manifestazioni di vita del lavoratore, anche nella sua dimensione familiare, laddove si manifesti una diretta incidenza dell’attività lavorativa”. Si pensi anche solo ai famigliari che pulivano gli indumenti di lavoro carichi di amianto.

Le suddette argomentazioni sono state messe in evidenza nella memoria con la quale la CGIL si è costituita parte civile.

Se dovesse passare in Parlamento la controriforma sulla sicurezza del lavoro messa a punto dal governo, procedimenti come quello “Eternit” volti ad individuare le responsabilità penali dei titolari delle imprese, non sarebbero più possibili.

(Pa-Ra)

Fonte: CGIL

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