La circolazione dei lavoratori provenienti dai nuovi Stati membri dell’ UE

La Circolare 28 aprile 2004,n. 14 sulle disposizioni applicative del DPCM 20 aprile 2004 sulla programmazione d’ ingresso di tali lavoratori.

Ai lavoratori dipendenti di otto Stati è attualmente impedito di entrare liberamente negli Stati dell’ UE per un periodo ancora da definire, ” al fine di evitare l’ ingresso di un elevato numero di immigrati comunitari in cerca di lavoro”. Di fronte a questa chiusura sono già state promosse le prime ritorsioni, fra le quali a tritolo d’esempio quella dell’ Ungheria che a sua volta ha dichiarato la chiusura delle sue frontiere nei confronti di cittadini lavoratori occidentali. Otto dei dieci nuovi Stati membri ( Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica d’ Ungheria), non godono infatti di immediato libero accesso al mercato del lavoro comunitario mentre per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta si applicano immediatamente tutte le norme comunitarie. In particolare, in deroga agli articoli da 1 a 6 del Regolamento(CEE) n. 1612/68 e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell’ adesione, i 15 Stati membri applicheranno le proprie misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, per disciplinare l’ accesso dei cittadini degli Stati di nuova adesione al proprio mercato del lavoro. Tali misure potranno essere applicate alla fine del periodo di cinque anni dopo la data dell’ adesione. Per supplire ai ritardi nell’ attuazione di regole comunitarie in materia, è stato emanato il DPCM 20 aprile 2004 concernente la ” Programmazione dei flussi d’ ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l’ anno 2004″. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha, pertanto, impartito le istruzioni alle quali gli uffici competenti dovranno attenersi, nel periodo transitorio di due anni dalla data dell’ adesione, per il rilascio delle autorizzazione al lavoro subordinato ai nuovi ” cittadini dell’ Unione europea” entro il limite fissato in 20 mila unità, diramando la Circolare 28 aprile 2004, n.14 riguardante le Disposizioni applicative relative al DPCM 20 aprile 2004. Questi nuovi cittadini dell’ UE, occupati legalmente in Italia alla data del 1° maggio 2004 e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo pari o superiore a 12 mesi, potranno godere invece, ai fini dell’ accesso al mercato del lavoro, delle procedure di accesso all’ impiego subordinato in Italia previste per i cittadini dell’ Unione Europea. Per dimostrare l’ esistenza di questa condizione il lavoratore dovrà dotarsi della certificazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del lavoro, previa esibizione della documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali per lavoro subordinato relativi al periodo corrispondente.

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