Per garantire un livello di sicurezza comune, il 13 gennaio 2003 la Commissione ha lanciato la seconda fase della procedura contro alcuni Stati membri, tra i quali l’ Italia
La Commissione interviene per far applicare le norme di sicurezza in materia di impianti a fune in otto Stati membri
Per garantire un livello di sicurezza uniforme in materia di impianti a fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie etc.) in tutta l’Unione europea, la Commissione europea ha lanciato, il 13 gennaio 2003, la seconda fase della procedura contro la Germania, la Grecia, l’Italia, l’Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l’Austria e il Regno Unito per accertare per quale motivo tali Stati membri non abbiano notificato alla Commissione le disposizioni di attuazione della direttiva nelle rispettive legislazioni nazionali entro il termine previsto. Gli Stati membri avrebbero dovuto recepire la direttiva 2000/9/CE (impianti a fune adibiti al trasporto di persone) nelle rispettive legislazioni nazionali entro il 3 maggio 2002. La mancata applicazione della direttiva comporta rischi potenziali per la sicurezza dei passeggeri e potrebbe anche perturbare seriamente il funzionamento del mercato unico. L’invio del parere motivato è il secondo passo, dopo la lettera di messa in mora, nella procedura avviata nei confronti degli Stati membri in questione, La direttiva sarà applicabile agli impianti a fune a partire dal 3 maggio 2004.
Erkki Liikanen, Commissario europeo responsabile per le imprese, ha dichiarato: “È della massima importanza che lo stesso elevato livello di sicurezza sia rispettato in tutta l’Unione europea. I fabbricanti di impianti a fune approfitteranno così pienamente dei vantaggi di un grande mercato unico, e agli utenti degli impianti sarà garantito un elevato livello di protezione. È indispensabile che gli Stati membri agiscano ora per applicare correttamente i requisiti essenziali di sicurezza concordati a livello europeo.”
Gli impianti a fune, utilizzati soprattutto dai turisti, in particolare nelle zone di montagna, hanno un ruolo importante nell’economia di numerose regioni d’Europa. La direttiva 2000/9/CE definisce i requisiti essenziali di sicurezza e di salute delle persone, di protezione dell’ambiente e di protezione dei consumatori applicabili alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune adibiti al trasporto persone, ai sottosistemi e ai loro componenti.
Prima dell’adozione della direttiva esistevano forti differenze tra le normative nazionali, determinate dagli usi locali e dalle tecniche particolari dell’industria nazionale. Questa situazione obbligava i fabbricanti ad adattare i loro prodotti ad ogni mercato e andava a detrimento della competitività. L’intervento dell’Unione europea era quindi necessario sia per garantire che i passeggeri degli impianti a fune fruiscano dello stesso elevato livello di sicurezza in tutti i gli Stati membri, sia per consentire ai fabbricanti di beneficiare pienamente del mercato unico.
Dando seguito alla decisione del Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002, la Commissione considera una priorità garantire che gli Stati membri recepiscano nella legislazione nazionale le direttive adottate, correttamente ed entro il termine che essi stessi hanno stabilito in sede di Consiglio dei ministri
Per garantire un livello di sicurezza uniforme in materia di impianti a fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie etc.) in tutta l’Unione europea, la Commissione europea ha lanciato, il 13 gennaio 2003, la seconda fase della procedura contro la Germania, la Grecia, l’Italia, l’Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l’Austria e il Regno Unito per accertare per quale motivo tali Stati membri non abbiano notificato alla Commissione le disposizioni di attuazione della direttiva nelle rispettive legislazioni nazionali entro il termine previsto. Gli Stati membri avrebbero dovuto recepire la direttiva 2000/9/CE (impianti a fune adibiti al trasporto di persone) nelle rispettive legislazioni nazionali entro il 3 maggio 2002. La mancata applicazione della direttiva comporta rischi potenziali per la sicurezza dei passeggeri e potrebbe anche perturbare seriamente il funzionamento del mercato unico. L’invio del parere motivato è il secondo passo, dopo la lettera di messa in mora, nella procedura avviata nei confronti degli Stati membri in questione, La direttiva sarà applicabile agli impianti a fune a partire dal 3 maggio 2004.
Erkki Liikanen, Commissario europeo responsabile per le imprese, ha dichiarato: “È della massima importanza che lo stesso elevato livello di sicurezza sia rispettato in tutta l’Unione europea. I fabbricanti di impianti a fune approfitteranno così pienamente dei vantaggi di un grande mercato unico, e agli utenti degli impianti sarà garantito un elevato livello di protezione. È indispensabile che gli Stati membri agiscano ora per applicare correttamente i requisiti essenziali di sicurezza concordati a livello europeo.”
Gli impianti a fune, utilizzati soprattutto dai turisti, in particolare nelle zone di montagna, hanno un ruolo importante nell’economia di numerose regioni d’Europa. La direttiva 2000/9/CE definisce i requisiti essenziali di sicurezza e di salute delle persone, di protezione dell’ambiente e di protezione dei consumatori applicabili alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune adibiti al trasporto persone, ai sottosistemi e ai loro componenti.
Prima dell’adozione della direttiva esistevano forti differenze tra le normative nazionali, determinate dagli usi locali e dalle tecniche particolari dell’industria nazionale. Questa situazione obbligava i fabbricanti ad adattare i loro prodotti ad ogni mercato e andava a detrimento della competitività. L’intervento dell’Unione europea era quindi necessario sia per garantire che i passeggeri degli impianti a fune fruiscano dello stesso elevato livello di sicurezza in tutti i gli Stati membri, sia per consentire ai fabbricanti di beneficiare pienamente del mercato unico.
Dando seguito alla decisione del Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002, la Commissione considera una priorità garantire che gli Stati membri recepiscano nella legislazione nazionale le direttive adottate, correttamente ed entro il termine che essi stessi hanno stabilito in sede di Consiglio dei ministri