“La controversa questione della rivalsa INAIL, in sede civile, nonostante l’avvenuta archiviazione del procedimento penale” – Studio Legale Associato LCG

Pubblichiamo l’approfondimento “La controversa questione della rivalsa INAIL, in sede civile, nonostante l’avvenuta archiviazione del procedimento penale” a cura dello Studio Legale Associato LCG Lecis Cannella Grassi.

La controversa questione della rivalsa INAIL, in sede civile, nonostante l’avvenuta archiviazione del procedimento penale

Ai fini dell’esercizio dell’azione di regresso dell’INAIL, l’art. 112, ultimo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contempla due diverse fattispecie: la prima si riferisce all’ipotesi in cui il giudice penale abbia emesso sentenza di non doversi procedere, per non aver ravvisato la penale responsabilità o per essere intervenute cause estintive del reato, a carico del datore di lavoro o di altri, in ordine all’evento occorso al lavoratore; la seconda attiene, invece, all’esistenza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, con sentenza penale di condanna, pronunciata nei confronti del datore di lavoro o di suoi dipendenti o dello stesso infortunato.
Conseguentemente, l’azione di regresso dell’INAIL soggiace, nella prima ipotesi a termine triennale di decadenza che, insuscettibile di interruzione, decorre dalla data di emissione della sentenza penale di non doversi procedere, e nella seconda ipotesi a termine triennale di prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna.

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