Nel mirino della Corte di Strasburgo, in particolare, i poteri speciali che prevedono la possibilità per lo Stato di opporsi allassunzione, da parte di investitori privati, di partecipazioni rilevanti
pari ad almeno il 5% dei diritti di voto in queste società o di porre il veto alla stipula di patti o accordi tra azionisti che rappresentano almeno il 5% dei diritti di voto.
Incompatibile con le norme UE anche la possibilità per lo Stato di opporsi alladozione di delibere relative allo scioglimento delle società, al trasferimento allestero della sede sociale, al cambiamento delloggetto sociale, alla modifica dello statuto in previsione della soppressione o della modifica della Golden Share, alla nomina di un amministratore senza diritto di voto.
Una di queste clausole, sottolineano i giudici di Strasburgo, è stata inserita negli statuti di ENI, Telecom Italia, ENEL e Finmeccanica
Ciò aggiunge la Corte scoraggerebbe gli investitori che intendono stabilirsi in Italia al fine di esercitare uninfluenza sulla gestione delle imprese. Inoltre esso va oltre quanto necessario per tutela gli interessi pubblici che ne costituiscono loggetto.
Incompatibile con il diritto comunitario anche laffermazione secondo cui il potere di veto deve essere esercitato soltanto in conformità con il diritto comunitario e la circostanza che il suo esercizio possa essere soggetto al controllo del giudice nazionale.
Eopportuno precisare che il termine Golden Share che deriva dallinglese Azione dorata -indica la possibilità per uno Stato, di mantenere i poteri speciali su unex impresa pubblica, anche dopo la privatizzazione. Tra questi, quello di riservare allo Stato stesso una quantità di azioni o di nominare un proprio membro, con poteri più ampi degli altri componenti, nel Consiglio di amministrazione della società.
La Golden Share introdotta in Europa intorno agli anni 90, quando furono avviate le prime privatizzazioni può essere anche una quota simbolica di una sola azione, ma conferisce ugualmente allo Stato un potere strategico, anche dopo il completamento della privatizzazione.
La durata della Golden Share è generalmente limitata nel tempo, ma il Trattato UE consente ec cezioni per ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica, salute pubblica e difesa; pertanto lobiettivo di proteggere alcune attività economiche può essere accettabile in casi specifici.
Il decreto del presidente del Consiglio del 2004 indica che i poteri speciali sono esercitati nel rispetto dei principi dellordinamento interno e comunitario, e tra questi in primo luogo del principio di non discriminazioni.
Devono ricorrere, quindi,circostanze di grave pericolo di carenza di approvvigionamento nazionale minimo di prodotti petroliferi ed energetici, di materie prime e di beni essenziali alla collettività, nonché di servizi di telecomunicazione e di trasporto di servizi pubblici, pericoli per la difesa nazionale, la sicurezza militare, lordine pubblico, emergenze sanitarie.
(LG-FF)