La direttiva comunitaria sull’ organizzazione dell’ orario di lavoro

La direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 299/9 del 18 novembre 2003

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 299/9 del 18 novembre 2003 è pubblicata la Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell’ organizzazione dell’ orario di lavoro. La direttiva parte dal presupposto che il miglioramento della sicurezza, dell’ igiene e dalla salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico. In queste considerazioni rientra il problema dell’ organizzazione dell’ orario di lavoro che richiede, per le continue mutate condizioni avvenute nell’ ambito dell’ organizzazione internazionale del lavoro, una maggiore chiarezza ed una sua codificazione. Con questa direttiva, il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno rivedere e modificare i contenuti della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente appunto taluni aspetti dell’ organizzazione dell’ orario di lavoro, che prevede prescrizioni minime di sicurezza e sanitarie in materia di organizzazione dell’ orario di lavoro, in relazione ai periodi di riposo quotidiano, di pausa, di riposo settimanale, di durata massima settimanale del lavoro e di ferie annuali, nonché relativamente ad aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro. Si legge nei ” considerando” della direttiva che ” Tutti i lavoratori dovrebbero avere periodi di riposo adeguati. Il concetto di ” riposo” deve essere espresso in unità di tempo, vale a dire in giorni, ore e frazioni d’ ora.I lavoratori della Comunità devono beneficiare di periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale e annuale e di adeguati periodi di pausa. E’ anche necessario, in tale contesto, prevedere un limite massimo di ore di lavoro settimanali”. In particolare, la direttiva prende in considerazione la regolamentazione del lavoro notturno in quanto alcuni studi hanno dimostrato ” che l’ organismo umano è più sensibile nei periodi notturni ai fattori molesti dell’ ambiente nonché a determinate norme di organizzazione del lavoro particolarmente gravose e che lunghi periodi di lavoro notturno sono nocivi per la salute dei lavoratori e possono pregiudicare la sicurezza dei medesimi sul luogo di lavoro”. Pertanto, l’ art. 8 della direttiva stabilisce che gli Stati membri prendano le necessarie misure affinchè: a) l’orario di lavoro normale dei lavoratori notturni non superi le 8 ore in media per periodo di 24 ore; b) i lavoratori notturni il cui lavoro comporta rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali non lavorino più di 8 ore nel corso di un periodo di 24 ore durante il quale effettuano un lavoro notturno.Ai fini della lettera b), il lavoro comportante rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali è definito dalle legislazioni e/o prassi nazionali o da contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, tenuto conto degli effetti e dei rischi inerenti al lavoro notturno. Inoltre, la direttiva prevede che : a) i lavoratori notturni beneficino di una valutazione gratuita del loro stato di salute, prima della loro assegnazione e, in seguito, a intervalli regolari; b) i lavoratori notturni che hanno problemi di salute aventi un nesso riconosciuto con la loro prestazione di lavoro notturno vengano trasferiti, quando possibile, ad un lavoro diurno per cui essi siano idonei. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè il datore di lavoro che fa regolarmente ricorso a lavoratori notturni ne informi le autorità competenti, su loro richiesta. Inoltre: a) i lavoratori notturni e i lavoratori turni devono beneficiare di un livello di protezione in materia di sicurezza e di salute adattato alla natura del loro lavoro e b) i servizi o i mezzi appropriati di protezione e prevenzione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori notturni e dei lavoratori a turni siano equivalenti a quelli applicabili agli altri lavoratori e siano disponibili in qualsiasi momento.

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo