Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005 è pubblicata la Legge 13 giugno 2005,n. 118 relativa alla Delega al Governo concernente la disciplina dellimpresa sociale.
Con la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica della Legge 13 giugno 2005, n. 118, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla entrata in vigore della citata Legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attività produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dellInterno, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica, ad integrazione delle norme dellordinamento civile, relativa alle imprese sociali, intendendosi come imprese sociali le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale unattività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.
La disciplina unitaria dellimpresa sociale deve essere costruita sulla base di alcuni elementio fondanti ed in particolare:
loperatività esclusiva in ambiti di particolare rilievo sociale,
il divieto di redistribuzione di utili sotto qualsiasi forma, anche indiretta,
il contestuale obbligo di reinvestire gli eventuali proventi nello svolgimento dellattività istituzionale,
limpossibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione.
Dallattuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La disciplina unitaria dellimpresa sociale deve essere costruita sulla base di alcuni elementio fondanti ed in particolare:
loperatività esclusiva in ambiti di particolare rilievo sociale,
il divieto di redistribuzione di utili sotto qualsiasi forma, anche indiretta,
il contestuale obbligo di reinvestire gli eventuali proventi nello svolgimento dellattività istituzionale,
limpossibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione.
Dallattuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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