Pubblichiamo l’approfondimento tecnico “La formazione dei formatori antincendio” dell’Ing. Diego Cerrone, Funzionario responsabile Ufficio prevenzione e sicurezza tecnica Direzione regionale VV.F. Campania.
La formazione dei formatori antincendio
Si avvicina la data del 4 ottobre 2022, data in cui entrerà in vigore il D.M. 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Il nuovo decreto sostituisce in parte il D.M. 10 marzo 1998 per quel che concerne le modalità con cui erogare le nozioni necessarie per la formazione degli addetti antincendio che il datore di lavoro ha il l’obbligo di nominare e formare ai sensi del d.l.vo n. 81/2008 e s.m.i. In particolare, per la prima volta, vengono indicati i requisiti che dovranno possedere i docenti, ovvero i formatori, preposti a trasferire al personale prescelto dal datore di lavoro le necessarie conoscenze teoriche e pratiche relative alla materia antincendio. Il decreto distingue la formazione teorica da quella pratica tant’è che ogni docente, in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 6 del D.M. 2 settembre 2021, potrà valutare se erogare soltanto la formazione teorica, soltanto quella pratica o entrambe. Evidentemente il corso antincendio dovrà comunque, per essere valido, trasferire ai discenti tanto la parte teorica della materia che quella pratica. Vediamo allora chi potrà svolgere la funzione di docente per i futuri corsi antincendio.