La gestione delle zone marine protette è competenza delle “infrastrutture”

Questo il Parere n. 2194/2001 della Seconda Sezione del Consiglio di Stato del 16 ottobre 2002

Il Ministero dell’ ambiente e tutela del territorio aveva posto al Consiglio di Stato, con una relazione datata 17 luglio 2001, il quesito concernente il riparto delle competenze in materia di concessione sull’ utilizzo di beni del demanio marittimo e sulla gestione di zone marine ricadenti all’ interno di aree marine protette. Il conflitto di competenze era sorto tra il Ministero dell’ ambiente e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il cui Ufficio legislativo aveva inviato una nota del 2 aprile 2002, seguita da una successiva nota del 2 agosto 2002 da parte del Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio. Entrambe queste note sono state inoltrate, il 15 settembre 2002, dal Ministero dell’ ambiente e tutela del territorio al Consiglio di Stato per chiedere se a seguito del trasferimento di funzioni disposto dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 il cui articolo 105 avrebbe conferito alle regioni il potere di rilasciare, tranne i casi ivi espressamente previsti le concessioni che riguardano beni del demanio marittimo e le zone di mare territoriale. Il Consiglio di Stato con il Parere n. 2194/2001, pur premettendo che è particolarmente problematico determinare a che spetti la competenza a rilasciare le concessioni di cui sopra, ha innanzitutto escluso che tali poteri possano essere di competenza regionale, evidenziando che il nuovo art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione riserva allo Stato le funzioni in materia di tutela dell’ ambiente e dell’ ecosistema, e che in tale contesto va ricondotto l’ esercizio del potere previsto dall’ art. 19, comma 6, della Legge 394/1991 ( concessioni per la gestione delle aree marine protette). Secondo il CDS, malgrado il rilievo ambientale della materia abbia fatto estromettere le regioni dalle competenze, tale competenza non è del Ministero dell’ ambiente, ma di quello delle infrastrutture e dei trasporti che può rilasciare concessioni per l’ utilizzo di beni demaniali e aree protette marittime. Ciò perché prima della istituzione del Ministero dell’ ambiente tali attribuzioni appartenevano all’ ex Ministero della marina mercantile, ora assorbito dal Ministero delle infrastrutture. In sostanza, il CDS intende con questo Parere sottolineare che una cosa ” è predisporre il rispetto di vincoli e divieti imposti nelle aree protette “( che è funzione del Ministero dell’ ambiente), altra cosa è ” mettere a disposizione di enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni aree ai fini della loro gestione” ( funzione mantenuta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Sembra dunque di poter affermare – si legge nel Parere – che, su di un piano sostanziale la disciplina normativa prevista dalla legge n. 394/91, pur lasciando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza al rilascio delle concessione delle quali si discute, non pregiudichi in alcun modo, contrariamente forse a quanto si teme, le prerogative del Ministero dell’ ambiente in materia di tutela delle aree marine protette”.

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