La ginnastica semplice esercitata a scuola non costituisce “attività pericolosa”

La Cassazione si pronuncia sulla qualificazione delle attività pericolose ai sensi dell’art. 2050 c.c. in ambito scolastico.

La Terza Sezione della Cassazione, con la sentenza del 6 aprile 2006 n. 8095, torna a pronunciarsi sulla qualificazione delle attività pericolose e sull’applicabilità della relativa nozione in ambito scolastico con riguardo ai presupposti necessari perché sia configurabile una responsabilità in capo all’Amministrazione della Pubblica Istruzione, statuendo che il requisito della pericolosità rilevante ai sensi dell’art. 2050 c.c. deve essere valutato in relazione alla probabilità delle conseguenze dannose che possano derivarne in dipendenza della natura dell’attività esercitata, ragion per cui l’attività ginnica semplice praticata a scuola non è attività pericolosa.

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