La legislazione applicabile ai lavoratori nell’Unione Europea (UE).

Riportiamo nel link il testo della Guida pratica applicabile ai lavoratori nell’Unione europea (UE) nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera.

Nella Introduzione al testo della Guida viene precisato a cosa serve questa guida.
L’articolo 76 del regolamento n. 883/2004 impone agli Stati membri di comunicare fra di loro e promuovere lo scambio di esperienze e buone prassi amministrative per facilitare l’applicazione uniforme del diritto comunitario. Tale concetto si fonda sul principio dello scambio efficiente di informazioni tra istituzioni e sull’obbligo di cittadini e datori di lavoro di fornire informazioni accurate e tempestive.

La presente guida – si legge – ha l’obiettivo di fornire ai vari livelli pratici e amministrativi coinvolti nell’applicazione di specifiche disposizioni comunitarie uno strumento di lavoro valido per aiutare istituzioni, datori di lavoro e cittadini a stabilire quale legislazione applicare in determinate situazioni tra le legislazioni dei vari Stati membri.

Il principio guida stabilisce che le persone alle quali si applicano i regolamenti sono soggette alla legislazione di un unico Stato membro. Nel caso dei lavoratori subordinati e autonomi normalmente si applica la legislazione dello Stato membro in cui viene svolta l’attività. Tale principio viene definito lex loci laboris. Anche le persone che ricevono prestazioni in denaro a breve termine sulla base della loro attività subordinata o autonoma sono soggetti alla legislazione dello Stato membro in cui viene svolta l’attività. Qualsiasi altra persona è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza.

In alcune situazioni specifiche possono essere tuttavia giustificati criteri diversi dall’effettivo luogo di lavoro. Tali situazioni includono il distacco temporaneo di lavoratori in un altro Stato membro, le persone che esercitano un’attività subordinata in due o più Stati membri e alcune categorie di lavoratori come i dipendenti pubblici.

Le norme per stabilire quale legislazione applicare fra quelle dei diversi Stati membri sono indicate agli articoli da 11 a 16 del regolamento(CE) n. 987/2009. Tali norme sono inoltre interpretate dalla Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nella decisione A2.

La presente guida si divide in tre parti:
– la I parte riguarda il distacco dei lavoratori
– la II parte riguarda lo svolgimento di un’attività in due o più Stati membri
– la III parte riguarda le procedure di risoluzione delle controversie relative alla legislazione applicabile.

(LG-FF)

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