La legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste

La sentenza 19 marzo 2003, n. 354 del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, con sentenza della prima sezione 19 marzo 2003, n. 354, ha stabilito che le associazioni ambientaliste riconosciute possono impugnare provvedimenti che non incidono direttamente sull’ ambiente, ma che abbiano ” riflessi ambientali”. Tale sentenza è stata originata da un ricorso proposto da varie associazioni ambientaliste, tra le quali la Fondazione FAI, WWF, Italia Nostra, Legambiente, VAS, ecc., contro la Regione Liguria in merito al rinnovo del Consiglio dell’ Ente Parco di Portofino e di ogni atto connesso per il quale sono state disattese, fra l’ altro, le nomine degli esperti designati dalle associazioni ambientaliste. Riconosciuta la fondatezza della contestazione per la mancata nomina dei soggetti designati dalla prevalenza delle associazioni a ciò legittimate e, in specie, il difetto assoluto di motivazione in ordine alla diversa scelta effettuata,mediante decreto, dall’ organo regionale, con tale sentenza il Giudice ha sancito che non solo le associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’ ambiente ai sensi della legge 349/1986 ( recante ” Istituzione del Ministero dell’ ambiente e norme in materia di danno ambientale”), possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’ annullamento di atti illegittimi, ma anche quelle associazioni che, in base al titolo di rappresentatività di interessi collettivi connessi alla tutela ambientale, siano caratterizzate dalla continuità dell’ attività di tutela ambientale svolta.

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