Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE C 82/1 del 1-4-2008 è pubblicata la Disciplina comunitari degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.
La Commissione europea ha ritenuto necessario un riesame della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale al fine di conseguire gli obiettivi illustrati nel piano dazione sugli aiuti di Stato, in particolare per garantire aiuti più mirati, unapprofondita analisi economica e procedure più efficaci.
La Commissione applicherà la presente disciplina per valutare gli aiuti ambientali al fine di migliorare la certezza del diritto e la trasparenza delle sue decisioni.
Gli aiuti per la tutela ambientale sono giustificati principalmente ai sensi dellarticolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE.
La nuova disciplina sostituisce la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale in vigore dal 2001 e si applica a tutte le misure notificate alla Commissione europea, sia perché non rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria, sia perché un tale regolamento contempla lobbligo di notifica per gli aiuti individuali, sia perché lo Stato membro in questione decide di notificare una misura che potrebbe, in linea di principio, rientrare in unesenzione per categoria prevista da un regolamento in materia. Essa si applica, inoltre, alla valutazione di tutte le misure di aiuto notificate dopo la pubblicazione della disciplina stessa.
In sostanza la nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale è stata elaborata dalla Commissione in risposta alle sollecitazioni pervenute dal Consiglio di primavera 2007. Lo strumento , che sarà applicato fino al 31 dicembre 2014, interpreta la necessità politiche integrate e sostenibili in tema di clima e energia. Nel 2007 vennero infatti fissati gli obiettivi generali da conseguire a livello europeo entro il 2020 (miglioramento dellefficienza energetica, riduzione del 20% dei gas ad effetto serra, riduzione del 20% dei consumi di energia e il 10% di utilizzazione dei carburanti di origine vegetale nel settore dei trasporti). Il principio ispiratore della nuova disciplina sopperisce alla lacuna legislativa del principio chi inquina paga contenuto nel trattato che istituisce la Comunità europea (articolo 174) e concede agli Stati membri di perseguire autonomamente obiettivi di tutela ambientale più ambiziosi. Dunque, gli aiuti di Stato possono essere concessi secondo due modalità. Nella prima si tratta di incentivi concessi direttamente a livello di singola azienda per ridurre linquinamento e altri effetti negativi sullambiente. La seconda modalità stimola gli Stati membri a produrre normative più rigorose di quelle comunitarie m consente loro di alleggerire lonere che grava sulle imprese maggiormente toccate dai nuovi provvedimenti. Gli aiuti di Stato, come si può vedere dallallegato al provvedimento, risultano particolarmente interessanti per le piccole imprese.
(LG-SP)
La Commissione applicherà la presente disciplina per valutare gli aiuti ambientali al fine di migliorare la certezza del diritto e la trasparenza delle sue decisioni.
Gli aiuti per la tutela ambientale sono giustificati principalmente ai sensi dellarticolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE.
La nuova disciplina sostituisce la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale in vigore dal 2001 e si applica a tutte le misure notificate alla Commissione europea, sia perché non rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria, sia perché un tale regolamento contempla lobbligo di notifica per gli aiuti individuali, sia perché lo Stato membro in questione decide di notificare una misura che potrebbe, in linea di principio, rientrare in unesenzione per categoria prevista da un regolamento in materia. Essa si applica, inoltre, alla valutazione di tutte le misure di aiuto notificate dopo la pubblicazione della disciplina stessa.
In sostanza la nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale è stata elaborata dalla Commissione in risposta alle sollecitazioni pervenute dal Consiglio di primavera 2007. Lo strumento , che sarà applicato fino al 31 dicembre 2014, interpreta la necessità politiche integrate e sostenibili in tema di clima e energia. Nel 2007 vennero infatti fissati gli obiettivi generali da conseguire a livello europeo entro il 2020 (miglioramento dellefficienza energetica, riduzione del 20% dei gas ad effetto serra, riduzione del 20% dei consumi di energia e il 10% di utilizzazione dei carburanti di origine vegetale nel settore dei trasporti). Il principio ispiratore della nuova disciplina sopperisce alla lacuna legislativa del principio chi inquina paga contenuto nel trattato che istituisce la Comunità europea (articolo 174) e concede agli Stati membri di perseguire autonomamente obiettivi di tutela ambientale più ambiziosi. Dunque, gli aiuti di Stato possono essere concessi secondo due modalità. Nella prima si tratta di incentivi concessi direttamente a livello di singola azienda per ridurre linquinamento e altri effetti negativi sullambiente. La seconda modalità stimola gli Stati membri a produrre normative più rigorose di quelle comunitarie m consente loro di alleggerire lonere che grava sulle imprese maggiormente toccate dai nuovi provvedimenti. Gli aiuti di Stato, come si può vedere dallallegato al provvedimento, risultano particolarmente interessanti per le piccole imprese.
(LG-SP)
Fonte: Eur-Lex