Il DPCM 11 maggio 2004 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004.
Richiamandosi al decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni nella legge 27 ottobre 2003,n. 290 il quale prevede, fra l’ altro, che ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita di energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso società controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante e, comunque, ciascuna società a controllo pubblico non può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20% del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e tenendo conto che il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 il cui articolo 3 definisce e disciplina, fra l’ altro, le funzioni e le attività del gestore e la costituzione da parte dell’ ENEL spa di una società per azioni che assume la titolarità e le funzioni di Gestore, è stato emanato il DPCM 11 maggio 2004 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004 – indicante ” Criteri, modalità e condizioni per l’ unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione”. L’ art.1 del DPCM, infatti, stabilisce che entro 31 ottobre 2005 ” sono trasferiti a TERNA spa, eventualmente anche attraverso conferimento, le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo a GTRN spa. Il trasferimento (art. 2) avviene a titolo oneroso. A tal fine, GRTN sps e TERNA spa concordano la consistenza dei beni e dei rapporti giuridici, le unità di personale da trasferire, nonché il relativo valore. In caso di mancato raggiungimento dell’ accordo entro il 30 aprile 2005, qualora il trasferimento avvenga mediante contratto di compravendita, la determinazione del prezzo, individuato tenendo conto dei valori di mercato, è rimessa ad un collegio di tre valutatori indipendenti – operanti sulla base di sperimentate metodologie di valutazione – di cui due indicati, rispettivamente, da ciascuna delle parti, che ne sopportano gli oneri, e il terzo, indicato dal presidente del tribunale territorialmente competente in base alle sedi legali delle società. Alla data di efficacia del trasferimento, TERNA spa assume la titolarità e le funzioni di Gestore delle rete elettrica nazionale di trasmissione. Come indicato all’ art.4 del DPCM, il fine del provvedimento è quello della privatizzazione del soggetto risultante dall’ unificazione, in quanto l’ ENEL spa ridurrà la propria partecipazione nel capitale della TERNA ad una quota non eccedente il 20%.
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