La nuova normativa sul lavoro notturno

Richiamandosi al Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato la Circolare 3 marzo 2005, n. 8 che disciplina, in particolare, il lavoro notturno.

Gli articoli dall’11 al 15 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 , in materia di lavoro notturno, riprendono in larga misura il contenuto del decreto legislativo n. 352 del 1999 con il quale era stata data attuazione alla delega conferita al governo dall’art. 17 comma 2 della legge 25 del 1999. Con la Circolare 3 marzo 2005, n. 8 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali vengono chiarite, unitamente ad altri aspetti della disciplina sull’orario di lavoro, le definizioni di lavoro notturno, cioè quel lavoro prestato in un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Quindi, il lavoro notturno è quello svolto tra le 24 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5, indipendentemente dalla eventuale maggiorazione retributiva prevista dalla contrattazione collettiva.
I predetti parametri non sono gli unici per l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro notturno: è infatti lavoratore notturno il lavoratore che svolge: 1.-durante il periodo notturno, almeno tre ore del suo tempo di lavoro notturno giornaliero impiegato in modo normale; 2.- durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme stabilite dai contratti collettivi di lavoro. In ogni caso, qualora la disciplina collettiva nulla stabilisca sul punto è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, durante il periodo notturno almeno una parte del suo tempo di lavoro giornaliero, per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno. In sostanza,m secondo questo ultimo criterio indicato nella circolare ministeriale, deve essere considerato lavoratore notturno anche colui che non sia impiegato in modo normale durante il periodo notturno ma che, nell’arco di un anno svolga almeno 80 giorni di lavoro notturno. Qualora il limite degli 80 giorni venga superato in ragione del sopravvenire di eventi eccezionali e straordinari (gravi incidenti agli impianti o nell’esercizio di particolari servizi, calamità naturali), non potrà configurarsi la fattispecie in esame.
L’esecuzione di prestazioni di lavoro notturno è obbligatoria per i lavoratori idonei fatto salvi i casi di divieto o di esclusione dall’obbligo di eseguire la prestazione. E’vietato adibire al lavoro dalle 24 alle 6 le donne in gestazione dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino o, comunque, dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza della fattispecie generatrice del divieto. La violazione di tale disposizione è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da Euro 516,00 a euro 2582,00. Identica sanzione è applicata al datore di lavoro qualora siano adibite al lavoro notturno nonostante il dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione per le seguenti categorie di lavoratori: -la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; – la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni; – la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni. In sostanza, la Circolare fa notare che il lavoratore è titolare di un diritto di resistenza all’impiego durante la fascia di orario notturno.

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