La procedura di previo assenso per taluni prodotti chimici pericolosi

La Decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea L 63/27 del 6 marzo 2002.

La procedura di previo assenso per taluni prodotti chimici pericolosi / La Decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea L 63/27 del 6 marzo 2002.
Sulla Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea ( G.U.E.) L 63/27 del 6 marzo 2003, è pubblicata la Decisione del Consiglio dell’ UE del 19 dicembre 2002 riguardante l’ approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale. La citata convenzione è stata firmata dalla Commissione europea l’ 11 settembre 1998 a Rotterdam e rappresenta un importante passo ai fini di una più efficiente disciplina internazionale del commercio di taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi, con l’ obiettivo di proteggere la salute umana e l’ ambiente contro i potenziali pericoli che tali sostanze rappresentano e di contribuire ad incentivarne l’ uso compatibile con l’ ambiente. Dopo l’ adozione, il 30 gennaio 2003, del Regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’ esportazione ed importazione dei prodotti chimici pericolosi, la Comunità, con la Decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002, ha approvato definitivamente la convenzione stessa. Pertanto, il presidente del Consiglio dell’ UE è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione, a nome della Comunità, presso il segretario generale delle Nazioni Unite, ai sensi dell’ art. 25, paragrafo 1, della convenzione. Il testo integrale della convenzione di Rotterdam è allegato alla suindicata Decisione – riportata nel link – nel quale, all’ art. 1 si legge che ” La presente convenzione ha lo scopo di promuovere la responsabilità solidale e la cooperazione tra le parti nel commercio internazionale di taluni prodotti chimici pericolosi, a tutela della salute umana e dell’ ambiente contro i potenziali effetti nocivi di tali sostanze, nonché di contribuire al loro utilizzo ecologicamente razionale, favorendo gli scambi di informazioni sulle loro caratteristiche, istituendo una procedura di decisione nazionale per la loro importazione ed esportazione e prescrivendo la notifica delle relative decisioni delle parti”. Tra le misure previste dall’ art. 15 (attuazione della convenzione), si annoverano eventualmente l’ adozione ola modifica di atti legislativi e amministrativi nazionali, nonchè, se del caso : a) la costituzione di registri e base di dati nazionali contenenti informazioni sulla sicurezza dei prodotti chimici; b) la promozione di iniziative dirette ad accrescere la sicurezza dei prodotti chimici da parte dei fabbricanti; c) la promozione di accordi volontari con i paesi in via di sviluppo e dei paesi ad economia in transizione, prestando assistenza tecnica per lo sviluppo dell’ infrastruttura e del potenziale necessari alla gestione dei prodotti chimici durante tutto il loro ciclo di vita.

Fonte: Eur-Lex

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