Modificato il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
Con il Decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2002 – sono state apportate ” Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”.Molte modifiche presentano più carattere formale che sostanziale. Tra le modifiche ed integrazioni più significative, sono quelle riguardanti, ad esempio, il comma 1, lettera f) dell’ art. 1 che recita: “Fermo restando quanto stabilito al comma 2), qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a) pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell’ Allegato 1, non siano conformi a tali valori al rubinetto, l’azienda sanitaria locale dispone che il gestore adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura. L’ autorità competente ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere affinché i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare. All’ articolo 6, dopo il comma 5 è aggiunto il comma 5-bis che recita: ” Il giudizio di idoneità dell’acqua destinata al consumo umano spetta all’azienda U.S.L. territorialmente competente. All’ articolo 7, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: ” 1.Sono controlli interni i controlli che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano. 2. I punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni possono essere concordati con l’azienda unità sanitaria locale. 3. Per l’effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori interni di analisi, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici”. L’ articolo 10 è sostituito dal seguente: ” Art.10 ( Provvedimenti e limitazioni d’uso) 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondono ai valori di parametro fissati a norma dell’ Allegato “I”, l’azienda unità sanitaria locale interessata, comunica al gestore l’avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, propone al Sindaco l’adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana nonché dei rischi che potrebbero derivare da un’interruzione dell’ approvvigionamento o da una limitazione d’uso delle acque erogate. 2. Il gestore, sentite l’azienda U.S.L. e l’ Autorità d’ambito, individuate tempestivamente le cause della non conformità, attua i correttivi gestionali di competenza necessari all’ immediato ripristino della qualità delle acque erogate. 3. La procedura di cui al comma precedente deve essere posta in atto anche in presenza di sostanze o agenti biologici in quantità tali che possono determinare un rischio per la salute umana. 4. Il Sindaco, l’Azienda U.S.L., l’autorità d’ambito ed il gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza”. All’articolo 19 dopo il comma 4 è inserito il seguente: ” 4-bis. La violazione degli adempimenti di cui all’art. 7 , comma 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5165 a euro 30987″. Inoltre, all’ art. 20 il comma 2 è sostituito dal seguente: ” 2. Le norme tecniche adottate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 ( che concerne l’attuazione della direttiva CEE 80/778 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’ art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ndr) , restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all’adozione di diverse specifiche tecniche in materia”
Approfondimenti