La Rete giudiziaria europea per la cooperazione in materia penale.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 348/130 del 24-12-2008 è pubblicata la Decisione 2008/976/GAI del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa alla Rete giudiziaria europea.

Il Consiglio dell’Unione europea, vista l’iniziativa di alcuni Stati membri, compresa la Repubblica italiana e considerando che l’azione comune 98/428/GAI con la quale il Consiglio ha istituito la Rete giudiziaria europea, che ha dimostrato la propria utilità nell’agevolare la cooperazione giudiziaria in materia penale, e che il principio di reciproco riconoscimento delle decisioni penali è in corso di progressiva attuazione, con la presente decisione si sottolinea che l’impatto con il principio dei contatti diretti tra autorità giudiziarie competenti richiede un maggior potenziamento della stessa Rete giudiziaria europea.

Con la decisione 2002/187/GAI, il Consiglio ha istituito l’Eurojust per migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri. La stessa decisione prevede che l’Eurojust debba intrattenere con la Rete giudiziaria europea rapporti privilegiati basati sulla concertazione e sulla complementarietà.

La Rete giudiziaria europea è composta, tenuto conto delle norme costituzionali, delle tradizioni giuridiche e della struttura interna di ciascuno Stato membro, delle autorità centrali responsabili della cooperazione giudiziaria internazionale, dalle autorità giudiziarie o da altre autorità competenti con responsabilità specifiche nell’ambito della cooperazione internazionale.

Ciascuno Stato membro designa, tra i punti di contatto, un corrispondente nazionale per la Rete nazionale e un corrispondente incaricato degli aspetti tecnici della stessa Rete giudiziaria europea.

L’Eurojust è stato istituito con la Decisione del Consiglio 2002/187/GAI per migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, prevedendo che esso debba intrattenere con la Rete giudiziaria europea rapporti privilegiati basati sulla concertazione e sulla complementarietà.
Cinque anni di coesistenza dell’Eurojust e della Rete giudiziaria europea hanno dimostrato sia la necessità di mantenere le due strutture sia il bisogno di chiarirne i rapporti.

Come precisato all’articolo 10 della presente Decisione, la Rete giudiziaria europea e l’Eurojust intrattengono rapporti privilegiati tra di loro basati sulla concertazione e sulla complementarietà, in particolare tra i punti di contatto di uno Stato membro, il membro nazionale dell’Eurojust dello Stato membro e i corrispondenti nazionali della Rete giudiziaria europea e dell’Eurojust. Al fine di garantire una cooperazione efficace, sono adottate le seguenti misure:
a) le Rete giudiziaria europea mette a disposizione dell’Eurojust le informazioni centralizzate di cui ll’art.7 e la rete protetta delle telecomunicazioni istituita ai sensi dell’articolo 9;
b) i punti di contatto della Rete giudiziaria europea informano, caso per caso, i rispettivi membri nazionali di tutti i fascicoli che ritengono possano essere trattati più efficacemente dall’Eurojust;
c) i membri nazionali dell’Eurojust possono partecipare alle riunioni della Rete giudiziaria europea su invito di quest’ultima.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo