Con la decisione 2002/187/GAI, il Consiglio ha istituito lEurojust per migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri. La stessa decisione prevede che lEurojust debba intrattenere con la Rete giudiziaria europea rapporti privilegiati basati sulla concertazione e sulla complementarietà.
La Rete giudiziaria europea è composta, tenuto conto delle norme costituzionali, delle tradizioni giuridiche e della struttura interna di ciascuno Stato membro, delle autorità centrali responsabili della cooperazione giudiziaria internazionale, dalle autorità giudiziarie o da altre autorità competenti con responsabilità specifiche nellambito della cooperazione internazionale.
Ciascuno Stato membro designa, tra i punti di contatto, un corrispondente nazionale per la Rete nazionale e un corrispondente incaricato degli aspetti tecnici della stessa Rete giudiziaria europea.
LEurojust è stato istituito con la Decisione del Consiglio 2002/187/GAI per migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, prevedendo che esso debba intrattenere con la Rete giudiziaria europea rapporti privilegiati basati sulla concertazione e sulla complementarietà.
Cinque anni di coesistenza dellEurojust e della Rete giudiziaria europea hanno dimostrato sia la necessità di mantenere le due strutture sia il bisogno di chiarirne i rapporti.
Come precisato allarticolo 10 della presente Decisione, la Rete giudiziaria europea e lEurojust intrattengono rapporti privilegiati tra di loro basati sulla concertazione e sulla complementarietà, in particolare tra i punti di contatto di uno Stato membro, il membro nazionale dellEurojust dello Stato membro e i corrispondenti nazionali della Rete giudiziaria europea e dellEurojust. Al fine di garantire una cooperazione efficace, sono adottate le seguenti misure:
a) le Rete giudiziaria europea mette a disposizione dellEurojust le informazioni centralizzate di cui llart.7 e la rete protetta delle telecomunicazioni istituita ai sensi dellarticolo 9;
b) i punti di contatto della Rete giudiziaria europea informano, caso per caso, i rispettivi membri nazionali di tutti i fascicoli che ritengono possano essere trattati più efficacemente dallEurojust;
c) i membri nazionali dellEurojust possono partecipare alle riunioni della Rete giudiziaria europea su invito di questultima.
(LG-FF)