La sentenza UE sul regime italiano delle frequenze TV.

E’, in particolare, su questa Sentenza della Corte di Giustizia europea (Quarta Sezione) del 31 gennaio 2008 che si è aperto lo scontro a Montecitorio sulle frequenze Tv nell’ ambito di un provvedimento governativo tendente a emendare gli obblighi comunitari. Battuta dall’ opposizione, l’ emendamento è stato ritirato dalla maggioranza.

Lo scontro in Aula alla Camera dei Deputati tra maggioranza e opposizione è avvenuta sulle norme sulle frequenze tv inserite dal Governo Berlusconi nel decreto (Ddl Camera 6)) che dà attuazione ad alcune disposizioni comunitarie (vedi Sentenza della Corte di Giustizia del 31 gennaio 2008) per evitare la procedura d’ inflazione.

Al testo all’ esame all’ esame dell’ Assemblea il 22 maggio, è stato presentato, tra l’ altro, l’ emendamento 8.015 per la rassegnazione delle frequenze per le trasmissioni tv con il digitale terrestre (vedi testo nel link).
Nella sentenza della Corte di Giustizia europea del 31.1.2009 i giudici hanno ribadito che il regime italiano di assegnazione delle frequenze radiotelevisive non risponde ai criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati richiesti dalla normativa comunitaria. I giudici della Corte hanno così anche rimarcato l’ incredibile e annosa vicenda dell’ emittente italiana Centro Europa 7, dal 1999 in possesso di una autorizzazione a trasmettere a livello nazionale con segnale analogico, ma di fatto impossibilita per via della mancata assegnazione delle radiofrequenze, lasciate in ujso a quantik già ne usufruivano.

La Sentenza ha il valore di ujn pronunciamento pregiudiziale, richiesto dal Consiglio di Stato a seguito dell’ impugnazione da parte dell’ emittente di una sentenza del 2004 dal Tribunale Amministrativo del Lazio. Le parti coinvolte in giudizio dal ricorso di Centro Europa 7 sono il Ministero delle Comunicazioni, l’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Direzione per le concessioni e le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni. La controversia richiamata dal giudice del rinvio riguarda il risarcimento del danno subito da Centro Europa 7 per non aver mai potuto trasmettere. La sentenza ricorda che nemmeno l’ intervento della Corte Costituzionale consentì di sbloccare la situazione di stallo causata dalla mancata attuazione del piano nazionale del 1998 per l’ assegnazione delle radiofrequenze. Con la sentenza 466/2002 veniva infatti fissato al e31 dicembre 2003 il termine entro il quale i programmi irradiati dalle reti eccedenti avrebbero dovuto essere trasmessi solo via satellite o via cavo.

La Legge n. 43 del 24 febbraio 2004 permise infatti la proroga dell’ esercizio delle reti eccedenti in attesa di un’ indagine dell’ Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni. Di lì a breve, la legge n. 112 del 3 maggio 2004 avrebbe prolungato la possibilità per le reti eccedenti di continuare a trasmettere sulle frequenze terrestri fino all’ attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per l televisione digitale.

Tale legge impediva inoltre ad operatori diversi da quelli che di fatto trasmettevano su frequenze terrestri di partecipare alla sperimentazione della televisione digitale. I giudici europei hanno quindi riconosciuto che la normativa italiana, protraendo l’ assegnazione delle frequenze ad un numero limitato di operatori per un tempo indefinito, ha nei fatti ostacolato la prestazione dei servizi nel settore delle trasmissioni radiotelevisive proteggendo la posizione degli attori già presenti (leggi Rete 4 di Mediaset) sul mercato.

Il mancato accesso al mercato subito da Centro Europa 7 è chiaramente contrario ai principi di libera concorrenza previsti dal Trattato CE e al principio del pluralismo delle fonti di informazione richiamato dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’ uomo e delle libertà fondamentali.

(LG-FF)

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