La sicurezza sociale dei lavoratori migranti

La Raccomandazione n. 22 del 18 giugno 2003 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,pubblicata sulla G.U.U.E. L 326/35 del 13-12-2003.

La Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ha adottato la Raccomandazione n. 22 del 18 giugno 2003-pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 326/35 del 13 dicembre 2003 -relativa alla giurisprudenza Gottardo ( ovvero dal nome della signora Elide Gottardo, italiana di nascita sposata nel 1953 con un cittadino francese,che ha svolto la sua carriera professionale in tre paesi: Italia, Svizzera e Francia, ma che all’ età del pensionamento il cambio di nazionalità si riduce in una “punizione”) secondo la quale i vantaggi derivanti da una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra uno Stato membro e uno Stato terzo prevista per i lavoratori nazionali devono essere concessi ai lavoratori cittadini di altri Stati membri. Come noto la c.d. ” giurisprudenza Gottardo” si riferisce alla Sentenza del 15 gennaio 2001,relativa alla causa C-55/2000, con la quale la Corte di Giustizia europea ha tratto le conseguenze dell’ applicazione del principio di non discriminazione a causa della nazionalità nel contesto dell’ articolo 39 del trattato nella situazione di una persona residente nella Comunità e che abbia lavorato in Francia, Italia e Svizzera. Tale persona, che non fruisce di diritti sufficienti per ottenere una pensione in Italia, ha chiesto di beneficiare del cumulo dei periodi compiuti in Svizzera e in Italia previsto dall’ accordo bilaterale italo-svizzero per i cittadini. La Corte ha stabilito in questa causa che quando uno Stato membro conclude con uno Stato terzo una convenzione internazionale bilaterale di sicurezza sociale che prevede la considerazione dei periodi assicurativi compiuti nello Stato terzo per l’ acquisizione del diritto a prestazioni di vecchiaia, il principio fondamentale della parità di trattamento impone a detto Stato membro di accordare ai cittadini degli altri Stati membri gli stessi vantaggi di cui beneficiano o propri cittadini in virtù della convenzione, a meno che non possa presentare una giustificazione obiettiva. La Commissione amministrativa, con la propria 22a Raccomandazione, sottolinea che occorre trarre tutte le conseguenze di questa sentenza di essenziale importanza per i cittadini comunitari che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione in un altro Stato membro. Pertanto, le nuove convenzioni bilaterali di sicurezza sociale devono contenere un riferimento specifico al principio di non discriminazione a motivo della nazionalità dei cittadini di un altro Stato membro che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione nello Stato membro partecipe della convenzione in questione.Come ha dichiarato la Presidente della Commissione amministrativa, Thèodora TSOTSOROU, l’ applicazione ” della sentenza Gottardo ai casi specifici dipende in gran parte dalla collaborazione degli Stati terzi, in quanto sono essi a dover certificare i periodi assicurativi che l’ interessato ha acquisito”.

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