La sottoscrizione della sentenza da parte del giudice è requisito essenziale per l’esistenza del provvedimento

Sentenza della Cassazione Civile

La Quinta Sezione della Cassazione Civile, con sentenza del 20 ottobre 2006 n. 22586, ha stabilito che la sentenza del giudice collegiale che contenga solo la firma del Presidente a cui non sia aggiunta anche la qualifica di relatore, nell’intestazione, ma non anche quella dell’estensore del provvedimento va dichiarata nulla d’ufficio dal momento che la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice (Presidente ed estensore secondo quanto dispone l’art. 132, terzo comma, cod. proc. Civ.) costituisce requisito essenziale per l’esistenza del provvedimento la cui mancanza determina nullità assoluta e insanabile, senza che rilevi che il magistrato che non abbia sottoscritto il provvedimento abbia partecipato alla deliberazione di esso.

(AG)

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