La “stagionalità” dell’attività lavorativa: sentenza della Cassazione

La Cassazione Civile ha precisato come vada inquadrato il requisito della “stagionalità” dell’attività lavorativa che rende possibile apporre un termine al contratto di lavoro subordinato

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ha precisato con la sentenza del 12 ottobre 2006 n. 21825, come vada inquadrato il requisito della “stagionalità” dell’attività lavorativa che rende possibile apporre un termine al contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 1, II c., lett. a) della L. 230/1962.
Il carattere stagionale non è, secondo la Suprema Corte, collegato all’occasionalità o alla straordinarietà dell’opera o del servizio, ma bensì all’espletamento temporaneo, limitato ad una stagione.
Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, occorre procedere ad una valutazione che tenga conto da un lato dell’attività d’impresa nella sua complessità e dall’altro della specifica prestazione lavorativa attribuita al singolo lavoratore.

AG

Precedente

Prossimo