“La tolleranza di prassi lavorative pericolose in palese violazione della normativa antinfortunistica” – Studio Legale Associato LCG

Pubblichiamo l’approfondimento “La tolleranza di prassi lavorative pericolose in palese violazione della normativa antinfortunistica” a cura dello Studio Legale Associato LCG Lecis Cannella Grassi.

La tolleranza di prassi lavorative pericolose in palese violazione della normativa antinfortunistica

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo di impedire prevedibili condotte imprudenti da parte dei lavoratori, o di chiunque si trovi legittimamente nell’area di lavoro, mediante l’uso di adeguate tecniche organizzative volte ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro, l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione e l’approntamento di personale capace di negare l’accesso a procedure pericolose.

Va rammentato il principio più volte ribadito dalla Suprema Corte secondo cui il comportamento del lavoratore infortunato del tutto imprevedibile e opinabile e tale, dunque, da presentare i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e dell’esorbitanza rispetto al processo lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, fa venire meno la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo di adozione delle misure di prevenzione; solo tale comportamento integra infatti gli estremi della causa sopravvenuta interruttiva del nesso di causalità ex art. 41 cpv. c.p.

Sulla base del suddetto orientamento ormai consolidato, la Corte di Cassazione ha dunque escluso qualsiasi valenza causale alla condotta del lavoratore tutte le volte che questi commetta imprudenza affidandosi a procedura meno sicura, ma apparentemente più rapida o semplice, che non gli venga efficacemente preclusa dal datore di lavoro e qualora egli non sia stato adeguatamente formato per lo svolgimento della specifica fase di lavorazione.

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