La trasformazione di alcuni materiali negli impianti di compostaggio

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 117/10 del 13 maggio 2003 il Regolamento(CE) N. 809/2003 della Commissione del 12 maggio2003.

Sulla Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea (G.U.E.) L 117/10 del 13 maggio 2003 è pubblicato il Regolamento (CE) N. 809/2003 della Commissione del 12 maggio 2003 relativo a misure transitorie, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti le norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio. Poiché il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del 3 ottobre 2002 prevede una revisione completa delle norme comunitarie concernenti i prodotti di origine animale non destinati al consumo umano , l’ introduzione di alcuni requisiti rigorosi e la possibilità di adottare misure transitorie appropriate, con il nuovo Regolamento si introducono tali misure affinchè le industrie abbiano il tempo necessario per adeguarsi ai metodi alternativi di raccolta, trasporto, immagazzinaggio, manipolazione, trasformazione e uso nonché di eliminazione di uso di sottoprodotti di origine animale. Gli Stati membri possono continuare, quindi, fino al 30 dicembre 2004, a concedere autorizzazioni individuali agli operatori di stabilimenti e impianti conformi alle norme nazionali per l’ applicazione delle norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e stallatico utilizzati negli impianti dfi compostaggio, a condizioni che tali norme a) garantiscano una riduzione globale degli agenti patogeni; b) siano applicate solo in stabilimenti e impianti che applicavano tali norme il 1° novembre 2002; c) siano conformi ai requisiti dell’ allegato VI, capitolo II, parte 8 del Regolamento(CE) n. 1774/2002. Inoltre gli impianti di compostaggio devono essere dotati di: a) dispositivi di controllo della temperatura in tempo reale; b) strumenti per la registrazione dei risultati di queste misurazioni; c) un sistema di sicurezza adeguato per evitare un riscaldamento insufficiente e d) impianti adeguati per la pulitura e la disinfezione dei veicoli e dei contenitori all’ uscita dell’ impianto dio compostaggio.

Fonte: Eur-Lex

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