La tutela delle invenzioni biotecnologiche

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2006 è pubblicata la Legge 22 febbraio 2006,n. 78 riguardante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006,n.2 recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche”.

La legge per la protezione delle invenzioni biotecnologiche è entrata in vigore l’11 marzo scorso, convertendo, con alcune modificazioni, il decreto – legge 10 gennaio 2005,n. 3 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2005.
Il provvedimento, recependo con 5 anni di ritardo la direttiva 98/44/CE, punta ad armonizzare le norme brevettuali con il rispetto dei limiti etici, fisiologici e ambientali in materia di protezione delle invenzioni nel settore biotecnologico.Cioè stabilisce i casi di brevettabilità, quelli di esclusione (clonazione di esseri umani ed uso di embrioni per fini industriali, modificazione genetica degli animali, ecc.), il procedimento amministrativo di concessione dei brevetti e le forme di protezione degli stessi. In particolare sono esclusi dalla brevettabilità non solo il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, ma anche la semplice sequenza di DNA, o la sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l’indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell’applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata.. Sono poi esclusi i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale, come pure tutte le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all’ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali.
Infine, per quanto riguarda la tutela accordata al materiale biologico (ovvero quel materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico), questa si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà.

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