La tutela e la valorizzazione dell’ architettura locale

La Legge 24 dicembre 2003,n. 378, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2004.

E’ pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2004 la Legge 24 dicembre 2003, n.378 recante le disposizioni per salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura locale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti nel territorio nazionale,realizzati tra il XIII ed ilXIX secolo e che costituiscono testimonianza dell’ economia rurale tradizionale.Ai fini dei benefici previsti dalla presente legge,le diverse tipologie di architettura rurale di cui sopra, presenti sul territorio nazionale,sono individuate,con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio,su proposta delle regioni interessate, previa intesa in Sede di Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all’ art. 2, comma 1, lettera a) con riferimento anche a modalità e tecniche costruttive coerenti con i principi dell’architettura biotecnologica. Precisiamo che il testo del citato art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997 ( ” Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”),è il seguente:”Art.8-1.La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,delle province, dei comuni e delle Comunità montane, con la Conferenza Stato-Regioni…..”; l’ art.2(“Programmazione”) al comma 1,recita che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,nell’ambito delle proprie competenze di pianificazione e programmazione territoriale, possono individuare, sentita la competente Sovrintendenza per i beni e le attività culturali, gli insediamenti di architettura rurale presenti nel proprio territorio e possono provvedere al recupero ,alla riqualificazione e alla valorizzazione delle loro caratteristiche costruttive, storiche, architettoniche e ambientali, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi, di norma triennali,redatti sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione degli interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti agricoli, degli edifici o dei fabbricati rurali tradizionali, al fine di assicurarne il risanamento il risanamento conservativo ed il recupero funzionale, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione tecnologica delle aziende agricole…”. In base a tali premesse, l’ art. 3 della Legge 24 dicembre2003, n. 378, stabilisce, ai fini di contribuire all’ attuazione di tali programmi, la creazione di un Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell’architettura locale, la cui dotazione,per gli anni 2003, 2004 e 2005,è determinata in 8 milioni di euro annui. A decorrere dall’anno 2006, al finanziamento del Fondo sarà provveduto ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera f) della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativa alle Riforme di alcune norme in materia di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

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