“La valutazione di idoneità dell’impresa appaltatrice in assenza di un formale contratto di appalto” – Studio Legale Associato LCG

Pubblichiamo l’approfondimento “La valutazione di idoneità dell’impresa appaltatrice in assenza di un formale contratto di appalto” a cura dello Studio Legale Associato LCG Lecis Cannella Grassi.

La valutazione di idoneità dell’impresa appaltatrice in assenza di un formale contratto di appalto

L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) pone una serie di obblighi in capo al committente, in caso di affidamento di lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, all’interno della azienda o di una singola unità produttiva della stessa. Tra gli obblighi individuati dalla norma richiamata rientra la valutazione dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori, servizi e forniture da affidare in appalto, o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Tale verifica si realizza, in particolare, mediante l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e l’acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. Nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del Testo Unico, l’art. 90 pone simili adempimenti in capo al committente, tra i quali, anche in questo caso, l’obbligo di valutazione di idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria (con le modalità previste dall’Allegato XVII del Testo Unico). L’accertamento dell’idoneità dell’impresa, peraltro, non dovrà limitarsi ad un mero vaglio documentale, ma, al contrario, dovrà riguardare anche la verifica, sul piano sostanziale, della sussistenza di capacità tecniche e professionali adeguate al lavoro che dovrà essere affidato.

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