La Consulta ha, infatti, dato ragione ad alcuni dirigenti scolastici che avevano contestato i privilegi concessi ai loro colleghi disabili o appartenenti a categorie protette nell’assegnazione degli incarichi di dirigenza nelle scuole, in applicazione dell’articolo 8-bis del decreto-legge n. 136 del 2004, che è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui detta le procedure per il conferimento di detti incarichi.
La Corte Costituzionale ha affermato che, nel campo della tutela delle persone disabili, la Costituzione considera prevalente il principio della solidarietà su quello dell’uguaglianza “soltanto per quanto attiene all’accesso al lavoro, ma non prevede altrettanto per la progressione in carriera dei disabili già occupati”.
(AG)