Lavori in cantiere: dal 01/01/2010 obbligatoria via web la notifica preliminare inizio lavori

In Lombardia, l’invio informatizzato della la notifica preliminare inizio lavori è obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2010. L’inserimento della notifica preliminare online garantisce la trasmissione all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) competente e permette la stampa dell’atto utile per l’affissione presso il cantiere. Cos’è la notifica preliminare inizio lavori in cantiere? (vedi link).

Lavori in cantiere: dal 01/01/2010 obbligatoria via web la notifica preliminare inizio lavori.

Regione Lombardia e la Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia hanno disposto che la trasmissione della notifica preliminare inizio lavori in cantiere e dei suoi aggiornamenti avvenga tramite sistema informatizzato.

L’inserimento della notifica preliminare online garantisce la trasmissione all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) competente e permette la stampa dell’atto utile per l’affissione presso il cantiere.

L’utilizzo della modalità di invio informatizzata è raccomandato a partire dal mese di ottobre 2009 e diverrà obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2010.

Cos’è la notifica preliminare inizio lavori in cantiere

Prima dell’inizio dei lavori in cantiere, il committente o il responsabile dei lavori devono trasmettere la notifica preliminare, sia all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) che alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) territorialmente competenti, nonché gli eventuali aggiornamenti, a norma dell’art. 99 comma 1 del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche.

L’obbligo sussiste nei seguenti casi:
– nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici;
– nei cantieri che ricadono nella fattispecie sopra descritta, in un momento successivo all’inizio dei lavori;
– nei cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

(Pa-Ro)

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