Lavori, le sanzioni sono revocabili. Determinazione 3/2001 dell’Autority

Possibile revocare le sanzioni pecuniarie e interdittive comminate dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici se l’impresa adempie. La G.U. n. 92 del 21 aprile 2011 pubblica la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 6 aprile 2011, n. 3. Le modifiche devono essere trasmesse solo on-line

Fonte: Italia Oggi (approfondimenti su Italia Oggi del 23 aprile 2011)

E’ possibile revocare le sanzioni pecuniarie e interdittive comminate dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici se l’impresa adempie. La G.U. n. 92 del 21 aprile 2011 pubblica la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 6 aprile 2011, n. 3.

Le modifiche dei requisiti di qualificazione devono essere trasmesse solo on-line. La mancata risposta alle richieste dell’Authority o della Soa è equiparata alla risposta incompleta o tardiva

La determinazione 3/2011 2011, n. 3 contiene chiarimenti in ordine all’applicazione dell’articolo 74 del nuovo regolamento del Codice dei contratti pubblici (dpr 207/2010).

Il provvedimento riguarda in particolare alcuni aspetti applicativi dell’articolo 74 del dpr 207/2010, laddove si prevedono sanzioni per la violazione da parte delle imprese dell’obbligo di informazione nei confronti delle richieste ad esse formulate, nonché la relativa individuazione delle fattispecie in presenza delle quali l’Avcp può disporre le sanzioni. Rispetto al primo comma dell’art. 74 del regolamento (che si riferisce all’ipotesi di mancata risposta da parte delle imprese alle richieste dell’Autorità nel termine di 30 giorni, punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un massimo di euro 25.822) l’Avcp richiama quanto affermato dalla giurisprudenza. La Cassazione ha infatti affermato che alla mancata risposta sono equiparate le condotte costituite dalla risposta priva di almeno uno degli elementi essenziali oggetto della richiesta (risposta incompleta) e dalla risposta, pur completa ed esaustiva, inviata oltre il termine previsto (risposta tardiva).

Un altro punto chiarito attiene alla possibilità di irrogare le sanzioni: in questo caso l’Avcp stabilisce che le fattispecie descritte nella norma regolamentare non potranno costituire il presupposto dell’irrogazione delle sanzioni, «qualora esse non possano essere imputate all’impresa, secondo l’ordinario principio di imputabilità». Si specifica anche che l’inutile decorrenza del termine di trenta giorni «non estingue comunque gli obblighi posti a carico dell’impresa, dal momento che il secondo comma introduce sanzioni ulteriori rispetto a quella pecuniaria» (sospensione di un anno o decadenza dell’attestazione). La determina chiarisce che sarà compito dell’Avcp comunicare all’impresa destinataria della richiesta la decorrenza dei termini previsti per l’adempimento e la conseguente applicabilità delle sanzioni e che, in base al terzo comma dell’articolo 74, rimane ferma la possibilità di revocare la sospensione comminata se l’impresa, durante detto periodo, adempie alle richieste dell’Autorità, ferma restando la sanzione amministrativa pecuniaria precedentemente irrogata.

(Pa-Ro)

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