Lavori pubblici: Modifica Regolamento in materia di potere sanzionatorio

CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: La G.U. n. 252 del 27 ottobre 2010 pubblica la Deliberazione 7 ottobre 2010 sulla “Modifica all’articolo 7 del Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio”

CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 7 ottobre 2010
Modifica all’articolo 7 del Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio

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Testo:

IL CONSIGLIO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 6, commi 9
e 11, e 8, comma 4 che disciplinano il potere sanzionatorio
dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere
sanzionatorio da parte dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, pubblicato nel S.O. n. 56
della Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2010, n. 66;
Considerato di dover apportare delle modifiche al predetto
regolamento al fine di consentire agli uffici competenti per materia
di disporre l’archiviazione anche in seguito all’avvio del
procedimento sanzionatorio, ove ne ricorrano i presupposti;
Nell’adunanza del 6-7 ottobre 2010;

Delibera:

Di sostituire l’art. 7 del predetto regolamento in materia di
esercizio del potere sanzionatorio con il seguente:
«Art. 7 (Conclusione della fase istruttoria del procedimento). – 1.
Il direttore generale competente, su proposta del dirigente
dell’Ufficio sanzioni, analizzata la documentazione agli atti, puo’
disporre:
l’archiviazione del procedimento, nei casi in cui sia verificata
la non sussistenza del presupposto per la comminazione della sanzione
o dell’annotazione;
la sottoposizione della questione al consiglio, per la relativa
decisione.
2. Delle archiviazioni effettuate in tale fase, il responsabile del
procedimento da’ comunicazione alle parti; provvede altresi’ a darne
notizia riassuntiva trimestrale al consiglio.
3. Prima di sottoporre la questione al consiglio per la decisione,
il responsabile del procedimento invia alle parti del procedimento
una comunicazione contenente una indicazione sintetica delle
principali risultanze istruttorie, nonche’ la data del termine, non
superiore a quindici giorni, per l’acquisizione di eventuali
ulteriori elementi probatori e/o memorie a difesa, e per la richiesta
motivata di audizione in consiglio».

Roma, 7 ottobre 2010

(LP)

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