Sempre più spesso sui tetti degli edifici svizzeri si montano installazioni tecniche e di conseguenza aumentano i professionisti che lavorano in quota. La SUVA spiega come la protezione contro le cadute dall’alto sia di primaria importanza.
Ogni anno in Svizzera circa 220 persone cadono mentre lavorano sui tetti con conseguenze di solito molto più gravi rispetto ad altri infortuni sul lavoro. Di questi 220 casi, tre sono mortali e 15 lasciano danni irreversibili procurando sofferenze e costi ingenti. Ecco perché chi lavora sui tetti dovrebbe investire nella prevenzione. Infatti, attenendosi sempre alle regole vitali e applicando le misure di sicurezza necessarie anche nei lavori di breve durata, è possibile evitare le cadute dall’alto e le gravi conseguenze che ne derivano. Per questo, per tutte le attività sui tetti, è obbligatorio utilizzare protezioni contro le cadute dall’alto quando vengono superate le altezze di caduta prescritte dall’Ordinanza sui lavori di costruzione.
Protezione collettiva. Per tutti i lavori sui tetti valgono le stesse regole, che si tratti di comuni lavori di costruzione o del montaggio di impianti tecnici come i pannelli solari. A partire da un’altezza di caduta di due metri, l’Ordinanza sui lavori di costruzione impone l’adozione di protezioni contro le cadute. Le misure di protezione anticaduta collettive includono ad esempio reti di sicurezza, ponteggi di facciata, pareti di ritenuta sul tetto o, per tetti piani, protezioni laterali.
Protezione individuale. Per i lavori sui tetti che durano al massimo due giorni per persona, si possono adottare misure individuali come i dispositivi di protezione individuale anticaduta (DPI anticaduta). Per questi lavori di esigua entità, le protezioni anticaduta sono obbligatorie solo a partire da un’altezza di tre metri. I dispositivi di ancoraggio, ovvero i sistemi di fissaggio sui tetti per i DPI anticaduta, devono essere progettati da persone competenti ed esperte secondo le regole riconosciute. Sono costituiti da diversi elementi e comprendono uno o più punti di ancoraggio (fissi o mobili). I dispositivi di ancoraggio costituiscono il collegamento con la struttura portante o il tetto. È possibile fissare i dispositivi di protezione individuale anticaduta (DPI anticaduta) solo a dispositivi di ancoraggio verificati. I lavori con imbracature di sicurezza, ossia con i DPI anticaduta, sono considerati lavori connessi con pericoli particolari. I datori di lavoro devono quindi formare adeguatamente il loro personale. Importante: già durante la preparazione dei lavori, ovvero al momento del rilievo delle misure, è necessario adottare le opportune misure di protezione anticaduta.
Spesso le installazioni tecniche, come gli impianti solari, vengono montate sui tetti in un secondo tempo. In particolare i tetti degli edifici più vecchi sono spesso rivestiti con lastre ondulate in fibrocemento, materiale questo non resistente alla rottura. Lo stesso vale per i lucernari in materiale plastico. Su questi tetti è possibile camminare solo su vie di circolazione sicuree, in caso di lavori, si devono delimitare le zone non resistenti alla rottura. Tuttavia se si devono eseguire dei lavori su di esse, queste zone devono essere messe in sicurezza con una copertura resistente alla rottura o reti di sicurezza. Negli edifici costruiti prima del 1990 è inoltre possibile la presenza di amianto. Prima di installare i pannelli solari, la SUVA raccomanda di sostituire tutto il materiale di copertura che lo contiene.
Fonte: SUVA