Tale espressione era stata giudicata dal giudice d’Appello “irriguardosa ma non minacciosa” ed “effetto di una reazione emotiva ed istintiva del lavoratore ai rimproveri ricevuti” dal superiore, non rappresentando pertanto “vera e propria insubordinazione” la quale invece, se sussistente, avrebbe meritato “sanzione espulsiva”.
Contro la sentenza di secondo grado la casa di cura ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il lavoratore doveva essere licenziato in quanto per due giorni consecutivi, essendo incaricato di portare con un carrello le stoviglie per il vitto dei pazienti ai tre piani di degenza, ed avendo ricevuto precisa disposizione di trasportare il carico un piano per volta, aveva rotto tutti i piatti e i bicchieri, perché pretendeva di portare le stoviglie in un solo giro. Inoltre il terzo giorno aveva spinto con violenza il carrello portavivande contro la gabbia contenente le bombole d’ossigeno.
A seguito di tali episodi l’amministratore delegato aveva richiamato il lavoratore e questi gli aveva risposto con la frase incriminata.
Secondo la Corte la condotta del lavoratore non era dunque tale da integrare una vera e propria insubordinazione e quindi da giustificare il licenziamento dello stesso.
AG