Le migliori tecniche per la fabbricazione di vetro, fritte vetrose e prodotti ceramici

Nel S.O. n. 127 della Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2007 è pubblicato il Decreto 29 gennaio 2007 riguardante la “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di fabbricazione di vetro, fritte vetrose e prodotti ceramici, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005,n.59”.

Il Decreto 29 gennaio 2007 – emanato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della salute – si richiama al decreto legislativo 18 gennaio 2005,n. 59 recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento “e in particolare l’art. 4, comma 1 che prevede l’emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, nonché che l’autorizzazione integrata ambientale sia rilasciata, tra l’altro, nel rispetto delle linee guida medesime e l’art. 4, comma 2, che prevede che, fino all’istituzione di una nuova commissione integrata secondo le disposizioni dello stesso comma, operi la commissione istituita con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 19 novembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 27 dicembre 2002) ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 372/1999.
Sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto 25 agosto 1997, n. 281, in allegato al decreto del 29 gennaio 2007 sono riportate le linee guida recanti i criteri specifici per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, rientranti nella categorie descritte ai seguenti punti dell’Allegato I del medesimo decreto:
-impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
-impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
-impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kgm3:

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