Pubblicate dalla Commissione Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari le norme UNI 10411-1:2021 “Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari – Parte 1: Ascensori elettrici non conformi alla Direttiva Ascensori” e UNI 10411-2:2021 “Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari – Parte 2: Ascensori idraulici non conformi alla Direttiva Ascensori”.
Uno degli ambiti di maggiore riferimento normativo è di certo quello che tratta i macchinari, le attrezzature e in particolare gli impianti di ascensori, la Commissione Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari si è occupata di recente di realizzare due documenti la norma UNI 10411 parti 1 e 2.
La norma UNI 10411-1:2021 “Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari – Parte 1: Ascensori elettrici non conformi alla Direttiva Ascensori” specifica i requisiti per la modifica o la sostituzione, di parti di ascensori elettrici a frizione non conformi alla Direttiva 95/16/CE né alla Direttiva 2014/33/UE, in conformità alla legislazione vigente.
La norma tratta le modifiche che più frequentemente sono effettuate sugli ascensori e non tratta quelle che comportano una variazione delle misure di protezione contro l’incendio.
La norma UNI 10411-2:2021 “Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari – Parte 2: Ascensori idraulici non conformi alla Direttiva Ascensori” specifica i requisiti per la modifica o la sostituzione, di parti di ascensori idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE né alla Direttiva 2014/33/UE, in conformità alla legislazione vigente.
Come la precedente parte, tratta le modifiche che più frequentemente sono effettuate sugli ascensori e non tratta quelle che comportano una variazione delle misure di protezione contro l’incendio.
Entrambe le norme sono state elaborate per fornire a chi effettua modifiche ad ascensori elettrici o idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE né alla Direttiva 2014/33/UE uno strumento per soddisfare quanto richiesto dal D.M. 37/2008.
Il comma 1 dell’articolo 6 del D.M. 37/2008 afferma che: “Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.”
Rispetto all’edizione precedente, i testi di entrambi i documenti tengono conto anche dell’inclusione o rivisitazione delle proposte derivanti da richieste di chiarimenti.
Riguardo i requisiti generali di entrambe le norme, per tutte le parti modificate o di nuova installazione, i sistemi di fissaggio delle protezioni, che sono usate specificatamente per fornire una protezione contro i rischi meccanici, elettrici o di ogni altro tipo per mezzo di una barriera fisica e che devono essere rimosse durante le operazioni di manutenzione ed ispezione, devono rimanere attaccati alle protezioni o all’apparecchiatura, quando le protezioni sono rimosse.
La valutazione del livello di sicurezza dell’ascensore, a seguito di una modifica rispetto alla situazione preesistente, deve tenere conto della sicurezza garantita dal singolo componente modificato, di quella garantita da tutti i componenti influenzati dalla modifica e della sicurezza globale dell’ascensore modificato.
Fonte: UNI