Sono contenute nella Direttiva 2002/15/CE dell’ 11 marzo 2002
Lavoro settimanale non superiore alle quarantotto ore. Riposi intermedi ogni sei ore. Lavoro notturno limitato a un massimo di dieci ore. Sono queste alcune delle regole contenute nella Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ 11 marzo 2002 contenente l’ organizzazione dell’ orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, pubblicata sulla G.U.C.E. L 80/35 del 23 marzo 2002. Il provvedimento, entrato in vigore il 23 marzo 2002, si richiama al regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo all’ armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che fissa le norme comuni relative ai tempi di guida e di riposo dei conducenti. Poiché le attive negoziazioni tra le parti sociali non hanno portato ad un’intesa per i lavoratori mobili dell’autotrasporto, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ritenuto necessario prevedere, con tale direttiva, prevedere un insieme di prescrizioni più specifiche relative all’ orario di lavoro per i trasporti su strada, miranti ad assicurare non soltanto la sicurezza dei trasporti ma la salute e la sicurezza delle persone interessate, intervenendo in base al principio di sussidiarietà sancito dall’ articolo 5 del Trattato. La direttiva, al fine di migliorare la sicurezza stradale, di impedire distorsioni di concorrenza e tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, intende chiarire con precisione quali operazioni di autotrasporto debbano essere compresi nell’ orario di lavoro e quali siano, invece, quelli che ne sono esclusi e che sono considerati come riposi intermedi, come periodi di riposo o tempi di disponibilità. ” Questi lavoratori-si legge-dovrebbero aver diritto a riposi minimi giornalieri e settimanali, nonché ad adeguati riposi intermedi. E’ altresì necessario stabilire il limite massimo dell’ orario di lavoro settimanale”. Dalla ricerca emerge che di notte l’organismo umano è più sensibile ai fattori di disturbo dell’ambiente circostante e a talune forme di organizzazione del lavoro particolarmente faticose, e che periodi prolungati di lavoro notturno possono nuocere alla salute dei lavoratori e compromettere la loro sicurezza, nonché la sicurezza stradale in genere. Pertanto, le nuove norme europee, la durata media della settimana lavorativa non dovrà superare le quarantotto ore. Sono ammesse estensioni pari a sessanta ore, ma solo se per un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non avrà superato il limite precedente. Spetterà agli Stati membri adottare le misure necessarie affinchè le operazioni di trasporto non si svolgano per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. Le pause potranno estendersi fino ad un massimo di trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso tra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore.In ogni caso potranno essere frazionate in riposi di almeno quindici minuti. Riguardo alla regolamentazione del lavoro notturno, la direttiva precisa che l’orario di lavoro giornaliero non potrà superare le dieci ore quotidiane e dovrà essere indennizzato secondo la normativa nazionale, le previsioni dei contratti collettivi e gli accordi tra le parti sociali.
Fonte: Eur-Lex
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