Nella nota emanata il 14 settembre, avente ad oggetto la “Legge 3 agosto 2007 n. 123 – Art. 5 “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” e art. 6 “Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici”, si legge:
“La Legge n. 123/2007 contiene una serie di norme riguardanti specificatamente lattività di vigilanza, alcune delle quali immediatamente operative.
Vengono in rilievo, in particolare, le disposizioni dirette a rafforzare gli strumenti per il contrasto al lavoro irregolare, in parte già previsti dallart. 36 bis della Legge n. 248/2006 nellambito dei cantieri edili.
L’art. 5 dispone, infatti, che il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale può adottare provvedimenti di sospensione di unattività imprenditoriale, qualora:
– riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
– ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli artt. 4, 7 e 9 del D.Leg.vo n. 66/2003;
– ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. […]
Sulla materia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione generale per lAttività Ispettiva ha già fornito con Lettera Circolare del 22 agosto 2007, prot. n. 10797, allegata alla presente, prime istruzioni operative al proprio personale ispettivo, tenuto conto che la nuova disciplina è entrata in vigore il 25 agosto u.s.
Nel rinviare alla citata Lettera Circolare per gli approfondimenti relativi alla nozione di attività imprenditoriale nonché ai presupposti per ladozione e per la revoca del provvedimento di sospensione, per quanto riguarda gli aspetti più direttamente connessi allordinaria operatività dellattività di vigilanza dellIstituto, si segnala che, analogamente a quanto già previsto per i cantieri edili, tale provvedimento può essere adottato dagli ispettori del lavoro anche su segnalazione degli ispettori di vigilanza dell’INAIL.
Si confermano, pertanto, le disposizioni già impartite con Circolare 45/2006 in ordine allimmediata comunicazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro di tutte le situazioni nelle quali sia accertata la sussistenza dei presupposti che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione.
L’art. 6 della Legge n. 123/2007 ha inoltre previsto a decorrere dal 1 settembre 2007 l’obbligo della tessera di riconoscimento per il personale occupato dallimpresa appaltatrice e subappaltatrice nonché per i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, nell’ambito di tutti gli appalti o subappalti.
La norma ripete quanto già previsto per i lavoratori occupati nei cantieri edili a decorrere dal 1 ottobre 2006 dallart. 36 bis citato, prevedendo per i datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti la possibilità di assolvere allobbligo mediante annotazione su apposito registro vidimato dalla competente D.P.L., da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.[…]”
AG