Legge 123/2007: ulteriori istruzioni INAIL

Il 2 ottobre l’INAIL ha diffuso una circolare avente ad oggetto, nell’ambito della legge 123/2007, le sanzioni amministrative e la diffida obbligatoria di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004, relativamente all’estensione del potere di diffida al personale amministrativo degli enti previdenziali.

La nota sottolinea che:
ai sensi dell’art. 4, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, il potere di diffida di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004, prima riservato al solo personale ispettivo degli enti previdenziali, è stato esteso anche al personale amministrativo di detti enti.
Come chiarito dalla circolare INAIL n. 86 del 17 dicembre 2004, rientrano nel campo di applicazione della diffida obbligatoria – ora di competenza anche del personale amministrativo dell’Istituto – tutte le violazioni amministrative sanabili “relative ad adempimenti che, omessi in tutto o in parte, possono ancora essere materialmente realizzati, anche qualora la legge preveda un termine per la loro effettuazione“.

Pertanto, a decorrere dal 25 agosto u.s., i datori di lavoro responsabili delle violazioni amministrative sanabili, sono ammessi all’agevolazione del pagamento della sanzione minima a seguito di diffida obbligatoria anche nel caso in cui la violazione sia rilevata dai funzionari amministrativi.

Per quanto riguarda le violazioni in materia di “Prestazioni“, ferma l’applicabilià della diffida da parte dei funzionari amministrativi a tutte le violazioni sanabili, particolare rilievo assumono l’omessa o tardata denuncia di infortunio e malattia professionale ai sensi dell’art. 53 T.U.

Per le ipotesi in cui la funzione amministrativa accerti d’ufficio una delle suddette violazioni, si forniscono le seguenti istruzioni.

Nel caso in cui la Sede riceva il certificato medico attestante l’infortunio o la malattia professionale ma non riceva la denuncia, provvederà a richiedere la denuncia al datore di lavoro con apposito atto istruttorio diversificato per infortunio e malattia professionale come da moduli 1 e 1 bis allegati alla presente.
Ove il datore di lavoro provveda all’invio della denuncia entro i termini di legge, non si avvierà la procedura sanzionatoria di cui alla legge n. 689/1981.
Nel caso in cui la denuncia non pervenga entro i suddetti termini, la Sede provvederà all’invio della diffida tramite il modulo allegato alla lettera della Direzione Centrale rischi del 27 agosto u.s.

Decorsi inutilmente i termini previsti nell’atto di diffida per l’invio della denuncia e per il pagamento della sanzione in misura minima, si procederà alla contestazione della violazione ex art.16 l. 689/1981 tramite l’allegato modulo 2.

AG

Fonte: INAIL

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