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Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.
(S.O. alla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004)
ESTRATTO (*)
Art. 1.
(Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:
a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
b) tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche;
c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari
di specie protette di flora e di fauna;
e) tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente;
f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione
ambientale strategica (VAS) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
g) tutela dellaria e riduzione delle emissioni
(*) Il testo integrale della L. 308/04 è consultabile alla pagina: http://www.tuttoambiente.it/lex/2004/041215.html