La speciale legittimazione ad intervenire nei giudizi per il danno ambientale riguarda l’associazione ambientalistica nazionale formalmente riconosciuta
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con la Decisione n. 2151 del 14 aprile 2006, ha statuito che la speciale legittimazione delle associazioni di protezione ambientale a intervenire nei giudizi per il danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi, riguarda l’associazione ambientalistica nazionale formalmente riconosciuta, non le sue strutture territoriali, le quali non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione processuale neppure per l’impugnazione di un provvedimento ad efficacia territorialmente limitata.
(AG)
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