In caso di cattivo funzionamento di una macchina limprenditore, non necessariamente provvisto delle necessarie cognizioni tecniche, si comporta diligentemente rivolgendosi a persona competente
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro (Presidente G. Sciarelli, Relatore F. Roselli), con la sentenza n. 25599 del 1° dicembre 2006, ha stabilito che in caso di cattivo funzionamento di una macchina limprenditore, non necessariamente provvisto delle necessarie cognizioni tecniche, si comporta diligentemente rivolgendosi a persona competente, sicché non è responsabile, ex art. 2087 cod. civ., per i danni da lesione personale causati al lavoratore, il datore di lavoro che, constatato il cattivo funzionamento, incarichi della riparazione un tecnico di sua fiducia e di capacità professionale non contestata dalle parti in causa, il quale compia la riparazione rivelatasi, poi, inidonea per cause non accertate, ma comunque non imputabili al datore di lavoro stesso.
AG