Sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2007 è pubblicata la Legge 3 agosto 2007, n. 125 sulla Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per lattuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dellenergia.
Fra le modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 è stato inserito dopo il comma 2) il comma 2-bis il quale recita che:
2-bis. Il Ministero per lo sviluppo economico, con propri provvedimenti, promuove la piena attuazione di quanto previsto dallarticolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, al fine di rafforzare la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza, attraverso lassociazione su base volontaria della rappresentanza di tale categoria di utenti.
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3.Per garantire le disposizioni comunitarie in materia di servizio universale, lAutorità per lenergia elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione del servizio e definisce transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita, nellambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali contemplando anche la possibilità di scelta tra piani tariffari e fasce orarie differenziati. Efatta salva ladozione, ai sensi dellart.1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di misure volte a tutelare utenti in particolari condizioni di salute o di svantaggio economico. Sono altresì fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dellAutorità a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta.
Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione del mercato dellenergia e lo sviluppo del mercato dei servizi energetici, con propri regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, semplifica le procedure per laccesso da parte delle pubbliche amministrazioni a finanziamento tramite terzi e ne favorisce il ricorso a servizi energetici volti allefficienza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-bis. Il Ministero per lo sviluppo economico, con propri provvedimenti, promuove la piena attuazione di quanto previsto dallarticolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, al fine di rafforzare la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza, attraverso lassociazione su base volontaria della rappresentanza di tale categoria di utenti.
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3.Per garantire le disposizioni comunitarie in materia di servizio universale, lAutorità per lenergia elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione del servizio e definisce transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita, nellambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali contemplando anche la possibilità di scelta tra piani tariffari e fasce orarie differenziati. Efatta salva ladozione, ai sensi dellart.1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di misure volte a tutelare utenti in particolari condizioni di salute o di svantaggio economico. Sono altresì fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dellAutorità a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta.
Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione del mercato dellenergia e lo sviluppo del mercato dei servizi energetici, con propri regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, semplifica le procedure per laccesso da parte delle pubbliche amministrazioni a finanziamento tramite terzi e ne favorisce il ricorso a servizi energetici volti allefficienza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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