Libertà di accesso all’ informazione in materia di ambiente

Riportiamo nel link le “ Conclusioni dell’ Avvocato Generale della Corte di Giustizia europea, Juliane Kokott, presentate il 27 gennaio 2005 nella Causa C-186/04 nella domanda di pronuncia pregiudiziale dal Consiglio di Stato belga.

Come si legge nella introduzione al documento che riportiamo nel link, la Causa C-186/04 ha ad oggetto il diritto dei cittadini all’ accesso all’ informazione in materia di ambiente, o meglio le procedure che, in tale ambito, possono essere utilizzate di fronte alle autorità nazionali. Nella regione belga Bruxelles-Capitale ( Region de Bruxelles – Capitale, ovvero Brussels Hoofdstedelijk Gewest ), in base alle norme applicabili nel periodo di tempo rilevante in questo caso, le domande di accesso alle informazioni in materia ambientale si ritenevano tacitamente respinte una volta trascorso il termine previsto per l’ esame di esse. Al centro della domanda di pronuncia pregiudiziale che il Consiglio di Stato belga ( Conseil d’ Etat ovvero Raad van State ) ha sottoposto alla Corte è la questione se una simile finzione giuridica sia compatibile con il diritto comunitario. Sulla base delle considerazioni svolte, l’ avvocato generale ha proposto alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato belga concludendo che:
-il termine previsto dall’ art. 3, numero 4, della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente le libertà di accesso all’ informazione in materia di ambiente, ha, per le pubbliche autorità degli Stati membri, carattere perentorio.
Infatti, l’ art. 3 della citata direttiva fissa il principio secondo cui devono essere rese “ disponibili le informazioni relative all’ ambiente a qualsiasi persona, fisica o giuridica, che ne faccia richiesta, senza che questa debba dimostrare il proprio interesse”.

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