Limiti di esposizione a campi elettromagnetici

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003 il Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003.

Facendo riferimento alla Raccomandazione del Consiglio dell’ Unione Europea del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione delle esposizioni della popolazione delle esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici da O Hz a 300 GHz e considerato che con il decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 è già stato provveduto a fissare limiti di esposizione, misure di cautela e indicazioni procedurali per il conseguimento degli obiettivi di qualità ai fini della tutela sanitaria della popolazione per quanto attiene ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all’ esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni, si è reso necessario completare il campo di applicazione della normativa in materia. Pertanto, su proposta del Ministro dell’ ambiente e tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003 – le cui disposizioni fissano i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l’ individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione. I limiti di esposizione non devono superare quelli indicati nella tabella 1 dell’ allegato B del decreto. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all’ interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori indicati nella tabella 2 all’ allegato B del decreto. Per quanto riguarda gli obiettivi di qualità, i valori di immissione , calcolati o misurati all’ aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i limiti indicati nella tabella 3 dell’ allegato B del decreto. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare devono essere quelle indicate nella norma CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI alla cui stesura contribuisce il sistema agenziale APAT-ARPA con l’ approvazione del Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio.

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