Limiti UE più severi all’esposizione all’amianto sul lavoro.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 330/28 del 16 dicembre 2009 è pubblicato la Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (versione codificata) – Testo rilevante ai fini del SEE.

La presente direttiva tende a razionalizzare quella del 1983 (ora abrogata) e le sue numerose successive modifiche.

Partendo dal presupposto che l’amianto è un gente particolarmente pericoloso, che può causare malattie gravi (come l’asbestosi, il cancro gastrointestinale, ik tumori della pleura ed il carcinoma polmonare), La direttiva intende accentuare le misure di protezione dei moltissimi lavoratori esposti a questo minerale, prevedendo delle prescrizioni minime uguali per l’intera Comunità.

In primo luogo nessun lavoratore dovrà essere esposto ad una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,1 fibre per cm 3, misurata in rapporto ad una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore. Inoltre dovranno essere limitate le attività che implicano un’esposizione all’amianto, perchè non si conosce ancora la soglia al di sotto della quale tale minerale non comporta rischi per la salute, e quelle che implicano l’incorporazione di materiali isolanti od insonorizzanti a bassa densità (inferiore a q1 g/cm3) che contengono amianto, mentre ne è bandito l’uso nelle applicazioni a spruzzo.

Restano proibite anche tutte quelle attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l’estrazione, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di tale minerale o la fabbricazione o la lavorazione di prodotti contenenti amianto aggiunto deliberatamente. Vengono consentiti solamente il trattamento e la messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla rimozione dell’amianto.

Sul piano della prevenzione, la direttiva mette in campo diverse strategie a tutela dei lavoratori. La prima consiste nel definire il metodo di conteggio delle fibre e quello per la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro, allo scopo di garantire il rispetto del valore limite fissato. La seconda comporta degli obblighi carico dei datori di lavoro, come la messa in atto di particolari misure protettive quando si svolgono lavori di demolizione, di rimozione dell’amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del valore limite consentito. In particolare in tali circostanze essi dovranno far indossare ai lavoratori dispositivi che proteggano le vie respiratorie, affiggere cartelli che indichino il possibile rischio ed evitare che la polvere prodotta dall’amianto o dai materiali contenenti amianto si disperda al di fuori dei locali/luoghi dei lavori. Occorre, poi, che essi pianifichino nel dettaglio le attività da svolgere prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto e/o dei materiali contenenti amianto dagli edifici, strutture, apparecchi ed impianti, oltre che dalle navi.

Come prassi, invece, la direttiva indica delle misure precise da adottarsi sui luoghi di lavoro, tra cui si ricorda la fornitura gratuita di indumenti protettivi che devono restare all’interno delle aree dell’imprese, ma riposti lontano dagli abiti comuni dei lavoratori, e possono essere portati fuori solo per essere puliti da lavanderie specializzate e trasportati rigorosamente in contenitori chiusi.
La terza strategia concerne la formazione specifica e gratuita (a carico dei datori di lavoro) non solo del personale che lavora con l’amianto, ma anche di quello potenzialmente esposto alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto.

La quarta arma contro i rischi da amianto è il monitoraggio continuo dello stato di salute dei lavoratori che deve iniziare prima dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto e comprendere un esame specifico del torace e degli esami della funzionalità polmonare (spirometria e curva flusso-volume).

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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