Larticolo 41,paragrafo 3, del regolamento prevede che la Commissione elabori indicazioni sulla natura delle informazioni concernenti le sperimentazioni cliniche pediatriche da inserire nella banca dati sulla sperimentazione clinica (EudraCT), su quali informazioni sono rese accessibili al pubblico, su come i risultati delle sperimentazioni cliniche sono trasmessi e resi accessibili al pubblico e sulle responsabilità e sui compiti dellAgenzia europea per i medicinali (EMEA) a tale riguardo.
Questobbligo mira ad aumentare la disponibilità di informazioni sulluso dei medicinali nella popolazione pediatrica e ad evitare la ripetizione inutile di studi. Le informazioni sono destinate a un pubblico comprendente persone che non sono specialisti nel settore, pazienti, le loro famiglie, professionisti del settore sanitario, ricercatori e docenti universitari, nonché le industrie e le autorità di regolamentazione.
Le informazioni che sono oggetto della presente linea direttrice sono le informazioni sui protocolli di sperimentazione clinica pediatrica e sui risultati di sperimentazioni pediatriche. Esse vengono inserite nella banca dati EudraCT nei casi in cui la rispettiva sperimentazione pediatrica è stata effettuata in almeno un sito dindagine dello Spazio economico europeo (SEE) e/o fa parte di un piano dindagine pediatrica (PIP) approvato.
Esse riguardano le sperimentazioni pediatriche previste, in corso o complete nellSEE e in altri paesi (paesi terzi), a condizione che siano incluse in un PIP. Lo status di ogni sperimentazione pediatrica (per esempio, in corso di valutazione, autorizzato o rifiutato, in corso, concluso prematuramente o completato) deve essere indicato ed è elencato per ciascuno Stato membro.
(LG-FF)