Linee guida in materia di tirocini

Linee guida in materia di tirocini
Siglato l’Accordo tra Governo e Regioni

Linee guida in materia di tirocini.

Siglato l’Accordo tra Governo e Regioni.

L’emanazione delle Linee Guida, prevista dalla legge n. 92/2012, è finalizzata a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia delineando con maggiore chiarezza i contorni della materia:
tutti i tirocinanti devono percepire un’indennità di partecipazione non inferiore a 300 euro;
– il tirocinio non può essere utilizzato per attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;
– i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività o sostituire lavoratori assenti per malattia, maternità o ferie.

Le linee guida riguardano nello specifico:

– tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo entro e non oltre i 12 mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro;

– tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro;

– tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale;

L’Accordo impegna le parti a definire le politiche di avviamento al lavoro predisponendo, nell’ambito del settore privato, anche le misure di incentivazione per trasformare il tirocinio in contratto di lavoro.

Vai all’Accordo e Linee guida sui tirocini, al link a fianco (formato .pdf 699,53 Kb)

Per approfondimenti consulta la Sezione dedicata su Cliclavoro

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